Una sentenza della Corte di Cassazione sul lavoro straordinario
La Corte di Cassazione, con la allegata sentenza n. 13080/09, ha respinto il ricorso di un dipendente il quale intendeva ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute a prestazioni di lavoro straordinario svolte nell’anno 1993 che, per i giudici di merito, era stato correttamente corrisposto nel pieno rispetto della normativa in materia di blocco dello straordinario nella misura prevista per l’anno 1992.
La Corte ha ribadito nella sentenza in esame che il decreto legge n. 384/92, art. 7, comma 5, nel prevedere, per i dipendenti degli enti pubblici indicati nel comma 1, che tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di ogni genere, comprensivi di una quota di indennità integrativa speciale o della indennità di contingenza o comunque rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, siano erogati per l’anno 1993 nella stessa misura dell’anno 1992, si riferisce anche alla maggiorazione per il lavoro straordinario, essendo tale compenso sicuramente influenzato dalla rivalutazione automatica della retribuzione base derivante dai meccanismi di indicizzazione. Né ciò risulta essere in contrasto con l’art. 36 Cost., non potendosi riferire il principio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione ad un singolo elemento della medesima.
Infatti, la Cassazione ha evidenziato altresì come la particolare garanzia fornita al lavoratore subordinato dal citato art. 36 Cost. non si riferisce ai singoli elementi retributivi, bensì al trattamento economico globale comprensivo, pertanto, anche della retribuzione per lavoro straordinario; ne deriva che i criteri della proporzionalità e della sufficienza propri della più volte richiamata norma costituzionale non trovano applicazione nel caso di erogazione di un compenso per lavoro straordinario inferiore a quello erogato per l’orario di lavoro ordinario.
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