PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL recante “Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonche´ in materia di energia”” (DDL 1441-ter/B/C).
L`Aula ha approvato, in terza lettura, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Attività produttive.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 27
Per quanto riguarda la disposizione sulle misure per la sicurezza e il potenziamento energetico viene inserito un comma aggiuntivo con cui vengono apportate modifiche all`articolo 8 (sul Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto), del D.Lgs. 216/06 (recante “Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto””), al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e per il miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Art. 29
In relazione alla norma che istituisce e disciplina l`Agenzia per la sicurezza nucleare, nell`ambito delle funzioni svolte dalla stessa, viene previsto, altresì, che l`Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l`avvio di procedure sanzionatorie.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Altre modifiche attengono a profili finanziari del provvedimento stesso, votate ai sensi dell`articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento della Camera dei Deputati per ottemperare ai rilievi formulati dalla Commissione Bilancio.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 44/2008, 46/2008, 18/2009, 20/2009 e 25/2009.
Il testo contiene, tra le molteplici disposizioni, una norma sulla riforma degli interventi di reindustrializzazione.
In particolare, viene previsto che per assicurare l`efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse in cui si richieda l`attività coordinata di Regioni, Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di amministrazioni differenti e l`armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l`iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma che costituiscono l`atto di regolamentazione concordata.
Gli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti di crisi vengono attuati dall`Agenzia per l`attrazione degli investimenti e lo sviluppo d`impresa S.p.a. mediante l`applicazione del regime di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del DL 120/89 (recante “Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia””), convertito dalla L. 181/89 e nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello Sviluppo economico, tramite decreto da emanarsi entro 60 giorni dall`entrata in vigore della presente legge, e della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Gli accordi di programma stipulati in virtù della stessa norma, devono prevedere, tra l`altro, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall`obiettivo convergenza di cui al Regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell`11 luglio 2006.
Inoltre, viene specificato che la concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per la incentivazione degli investimenti di cui alla suddetta L. 181/89, è applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dai regolamenti comunitari per i singoli territori.
La norma stabilisce che nell`ambito degli accordi di programma si provvede alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di aree industriali dismesse da destinare ai nuovi investimenti produttivi e precisa, altresì, che l`individuazione delle aree di crisi in cui realizzare gli interventi avviene mediante decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Viene, altresì, previsto che all`attuazione di una serie di accordi di programma puntualmente individuati, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l`Agenzia per l`attuazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa.
Infine, viene specificato che le risorse di cui all`articolo 2, comma 554, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), sono destinate agli interventi individuati dal Ministero dello Sviluppo economico in relazione a precise aree o distretti di intervento, tra cui:
– l`internazionalizzazione, con particolare riguardo all`operatività degli Sportelli Italia ed all`attivazione di misure per lo sviluppo del “made in Italy“, per il rafforzamento del piano promozionale dell`ICE e per il sostegno alle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio all`estero;
– gli incentivi, per l`attivazione di nuovi contratti di sviluppo di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonchè di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile anche in forma cooperativa;
– i progetti di innovazione industriale previsti dall`articolo 1, comma 842, della L.296/06 (finanziaria 2007);
– gli interventi nel settore delle comunicazioni con riferimento alle esigenze connesse con lo svolgimento del G8 che si terrà in Italia nel 2009;
– gli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parità di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi.
Al fine di garantire lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, oltre alle aree tecnologiche suddette (di cui all`art.1, comma 842, della L.296/06) sono individuate quelle relative alla tecnologia dell`informazione e della comunicazione, all`industria aerospaziale, all`osservazione della Terra e all`ambiente.
Con apposita norma viene attribuita una delega al Governo in materia nucleare.
Al riguardo viene stabilito che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (anzichè entro il 30 giugno 2009 come previsto in precedenza), uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da realizzare in favore dellepopolazioni interessate.
Con gli stessi decreti vengono, altresì, definite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di produzione elettrica nucleare suddetti.
L`esercizio della delega avviene nel rispetto di principi e criteri direttivi specificatamente individuati. Tra questi ultimi:
– definizione di elevati (anzichè adeguati come previsto in precedenza) livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione dell`ambiente;
– riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell`esercizio degli impianti e delle strutture alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;
– acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da Enti pubblici di ricerca, ivi incluso l`ISPRA, e università;
– previsione che la costruzione e l`esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse, siano considerate attività di preminente interesse statale soggette ad autorizzazione unica rilasciata con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
– previsione che la suddetta autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico a cui partecipano le amministrazioni interessate (ai sensi della L. 241/90) e che comprenda la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l`eventuale dichiarazione di inamovibilità e l`apposizione del vincolo preordinato all`esproprio dei beni. La stessa autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo comunque denominato, ad eccezione delle procedure di VIA e VAS cui si deve obbligatoriamente ottemperare previsti dalle norme vigenti costituendo titolo a costruire ed esercitare le infrastrutture in conformità del progetto approvato;
– previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti di attuazione della suddetta delega al Governo;
– previsione, nell`ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di un`opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull`energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.
Viene, inoltre, precisato che nei giudizi innanzi agli organi di giustizia amministrativa relativi alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell`energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all`articolo 246 del D.Lgs 163/06 (Codice dei Contratti pubblici) sulle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi.
Per quanto riguarda i progetti di innovazione industriale viene, tra l`altro, delegato il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l`industria con l`indicazione dei principi e criteri direttivi.
Viene prevista una norma sul riordino del sistema degli incentivi, sulle agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi con cui si prevede, tra l`altro, che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, fermo restando quanto previsto dalla L. 443/01 e dalla parte II, titolo IlI, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), del D.Lgs 163/06 (Codice dei Contratti pubblici), determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, così come definita dall`art.7, comma 1 del DL 112/08, convertito dalla L. n.133/08, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall`articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell`11 luglio 2006 “Obiettivo Convergenza””, attraverso un piano inserito nel DPEF il quale, in sede di prima applicazione è approvato dal CIPE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base della procedura indicata dalla stessa legge.
Inoltre, al fine di rilanciare l`intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno in vista della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo viene delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, per gli interventi di reindustrializzazione di aree in crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione. Vengono indicati i principi e i criteri direttivi da osservare nell`esercizio della delega, tra cui:
– snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei rispettivi procedimenti amministrativi;
– previsione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell`ambito dell`obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell`11 luglio 2006. L`attuazione di tale criterio è condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria;
– individuazione di principi e criteri per l`attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonchè destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altra finalità, non inferiori al 50 per cento.
La stessa norma prevede, altresì, per l`anno 2009 l`incremento di 30 milioni di euro (per cui complessivamente ammonta a 90 milioni di euro) del fondo per la tutela dell`ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio istituito presso il Ministero dell`Economia, di cui all`articolo 13, comma 3-quater del DL 112/08, convertito dalla L.133/08.
Viene, altresì, prevista una disposizione per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico che stabilisce, tra l`altro, che le amministrazioni pubbliche (di cui all`art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01) possono rivolgersi al Gestore dei Servizi Elettrici Spa ed alle sue controllate per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico.
Inoltre, per incentivare il ricorso a fonti rinnovabili per la creazione di energia ed incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, i comuni possono destinare aree rientranti nel rispettivo patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l`erogazione in “conto energia”” e dei servizi di “scambio sul posto”” dell`energia elettrica prodotta, da cedere a cittadini privati interessati agli incentivi conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
In particolare, allo scopo di accelerare e garantire l`attuazione dei programmi per l`efficienza ed il risparmio energetico, il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti elabora un apposito piano straordinario entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Tale piano straordinario per l`efficienza ed il risparmio energetico deve contenere, tra l`altro, misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti e la definizione di indirizzi per l`acquisto e installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, ampliando l`applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza e ricorrendo a forme di detassazione e all`istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell`edilizia per uso civile abitativo/terziario, delle infrastrutture, dell`industria e del trasporto. Viene, al riguardo, altresì previsto che il piano deve favorire le piccole e medie imprese e agevolare l`accesso delle medesime all`autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita all`utilizzo delle migliori tecnologie per l`efficienza energetica e alla cogenerazione.
La norma apporta, altresì, alcune modifiche al D.L.239/03, convertito dalla L. 290/03 sulla sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.
Nello specifico, vengono inserite modifiche all`articolo 1-sexies del suddetto decreto (sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell`energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici) in virtù delle quali viene specificato che la costruzione e l`esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell`energia elettrica sono soggetti a un`autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all`esercizio degli stessi, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti.
In relazione allo stesso articolo 1-sexies viene previsto che dalla comunicazione ai Comuni interessati dell`avviso dell`avvio del procedimento della suddetta autorizzazione, è sospesa ogni determinazione comunale relativa alle richieste di permesso di costruire che interessano le aree potenzialmente impegnate fino alla conclusione del procedimento autorizzativi medesimo. Tuttavia la misura di salvaguardia perderà efficacia decorsi tre anni dalla data dell`avviso dell`avvio del procedimento.
Inoltre, viene sostituita la stessa norma nella parte in cui disciplina la mancata definizione dell`Intesa con la Regione o le Regioni interessate per il rilascio dell`autorizzazione e viene previsto che in tal caso si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale. Qualora non si pervenga ancora alla definizione dell`intesa, si provvede all`autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della Regione o delle Regioni interessate, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Con riguardo alla stesso articolo 1-sexies viene inserita, tra l`altro, una disposizione secondo cui gli interventi sugli elettrodotti che rispettano determinati requisiti, nonchè le varianti all`interno delle Stazioni Elettriche che non comportino aumenti alla cubatura degli edifici sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività, purchè non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche nonchè le norme tecniche per le costruzioni.
Viene, inoltre, sostituito l`art. 46 del D.L.159/07, convertito dalla L. 222/07, sulle procedure di autorizzazione per la costruzione e l`esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e vengono apportate modifiche alla L. 239/04 sul riordino del settore energetico. Vengono apportate modifiche all`articolo 8 (sul Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto) del D.Lgs. 216/06 (recante “Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto””) al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e per il miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (vedi emendamento di cui sopra).
Con una specifica disposizione vengono ridefiniti i poteri dell`Autorità per l`energia elettrica e il gas e viene, tra l`altro, previsto che la stessa riferisce entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell`energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti utilizzanti fonti rinnovabili
Con apposita norma viene istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello Sviluppo Economico, l`Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l`energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) quale ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica. L`Agenzia è altresì diretta alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell`energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.
Altra disposizione disciplina l`istituzione dell`Agenzia per la sicurezza nucleare che esercita il ruolo e i compiti di autorità nazionale per la regolazione tecnica, il controllo e l`autorizzazione per la sicurezza delle attività relative agli impieghi pacifici dell`energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali, nonchè le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l`esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, incluse le relative infrastrutture e la logistica. L`Agenzia è composta dalle strutture dell`attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell`Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dalle risorse dell`ENEA (in corso di esame è stata eliminata la previsione secondo cui l`Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato). La stessa, tra l`altro, vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel rispetto delle norme e procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell`ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all`ambiente ed in ossequio ai principi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari.
L`Agenzia, che costituisce la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ed opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare.
La disposizione illustra i vari compiti dell`Agenzia e viene previsto che per l`esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell`Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinarsi con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l`effettuazione dei servizi e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari (vedi emendamento di cui sopra).
Inoltre, nell`esercizio delle proprie funzioni, l`Agenzia può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione delle Agenzie regionali per l`ambiente.
Con apposita norma vengono dettate disposizioni sulle Reti Interne di Utenza (RIU) quali reti elettriche il cui assetto è conforme a condizioni specificatamente indicate.
Viene prevista, inoltre, una norma sulla valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari in virtù della quale il Ministero della Difesa nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/04, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonchè per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l`Arma dei carabinieri con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell`energia, della sicurezza e dell`affidabilità del sistema, nonchè della flessibilità e della diversificazione dell`offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l`appartenenza al demanio dello Stato.
Non possono essere utilizzati ai fini suddetti i beni immobili di cui all`articolo 27, comma 13-ter, del DL 269/03, convertito dalla L. n.326/03, rientranti in un apposito programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso.
Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della Difesa e al Ministero dello Sviluppo economico, presenta al Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.
Il Ministero della Difesa convoca una conferenza di servizi per l`acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della L. n. 241/90, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Al riguardo, restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all`accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, qualora previsto, è reso in base alla normativa vigente.
La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
Un`apposita norma disciplina l`adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza allo scopo di eliminare gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo all`apertura dei mercati, nonchè di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
In particolare, il Governo, entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell`Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale che si compone di distinte sezioni. Tra queste ultime: norme di immediata applicazione, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell`Autorità garante della concorrenza e del mercato; una o più deleghe legislative per il perseguimento delle finalità della medesima legge annuale; norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza.
In relazione alla proprietà industriale vengono dettate norme relative ai brevetti di invenzione nonchè misure in materia di tutela penale dei diritti connessi alla stessa. Al riguardo viene delegato il Governo ad adottare entro un anno dall`entrata in vigore del provvedimento ( anzichè entro il 31 dicembre 2009 come precedentemente previsto), disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all`aspetto processuale del D.Lgs. 30/05 (Codice della proprietà industriale), in base a principi e criteri direttivi appositamente individuati, tra cui quello di armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale ed, in particolare, a quella intervenuta successivamente all`emanazione del D.Lgs. 30/05 e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dell`art.5 del DL 3/06, convertito dalla L. 78/06.
In corso di esame sono state inserite modifiche al suddetto Codice della proprietà industriale, prevedendo, tra l`altro, che l`azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d`ufficio dal pubblico ministero.
Viene prevista, altresì, la costituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, del Consiglio Nazionale Anticontraffazione con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l`insieme dell`azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.
Inoltre, al riguardo, con apposita norma vengono riscritte alcune disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale per la tutela dei diritti di proprietà industriale.
Altre norme prevedono, tra l`altro: misure per l`efficienza del settore energetico; apposita delega al Governo ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione di imprese nonchè uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell`internazionalizzazione delle imprese di cui all`allegato 1 della presente legge, nonchè degli strumenti di incentivazione per la promozione all`estero e l`internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti di cui allo stesso allegato 1 (in particolare, ICE, SIMEST, INFORMEST, FINEST, Camere di Commercio Italiane all`Estero) previo parere, altresì, della Conferenza Stato-Regioni.
A tale proposito, viene disposto, con altra norma, che al fine di potenziare l`attività della SIMEST Spa a supporto della internazionalizzazione delle imprese, le Regioni possono assegnare in gestione alla società propri fondi rotativi con finalità di venture capital.
Prevista, infine, la disposizione sull`attività della SACE Spa a sostegno dell`internazionalizzazione dell`economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali e con una apposita disposizione sull`internazionalizzazione delle imprese viene previsto che le risorse di cui all`articolo 2, comma 554, della L. 244/07 (finanziaria 2008), sono, altresì, destinate agli interventi individuati dal Ministro dello Sviluppo economico per garantire il mantenimento dell`operatività della rete estera degli uffici dell`Istituto nazionale per il commercio estero subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell`Economia e delle Finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell`articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il disegno d i legge torna ora all`esame del Senato.