è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009 il decreto del Ministero dell`economia e delle finanze del 19 maggio 2009 relativo all`attuazione dell`art.9 comma 3-bis, del Dl 185/2008 (convertito dalla legge n. 2/2009) relativo alla cessione pro soluto dei crediti nei confronti di regioni ed enti locali.
La norma richiamata prevede, limitatamente all`anno 2009, che su istanza del creditore, le regioni e gli enti locali possano, entro 20 giorni e nei limiti del Patto di stabilità interno, certificare la liquidità e l`esigibilità del credito al fine di consentirne la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari.
Nello specifico, il decreto stabilisce che i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture ed appalti possano presentare all`amministrazione debitrice, entro il 31 dicembre 2009, istanza di certificazione del credito utilizzando il Modello 1 allegato al decreto. Tale certificazione potrà facilitare lo smobilizzo dei crediti stessi mediante la cessione pro soluto presso banche e intermediari finanziari autorizzati.
L`amministrazione debitrice può, entro 20 giorni dalla presentazione dell`istanza, certificare, con il Modello 2 allegato al decreto, che il credito è certo, liquido ed esigibile. La certificazione del credito costituisce, quindi, una facoltà, e non un obbligo, da parte delle regioni e degli enti locali.
Inoltre, il decreto specifica che le regioni e gli enti locali assoggettati al Patto di stabilità interno dovranno indicare, nella certificazione, il periodo entro il quale effettueranno il pagamento a favore delle banche e degli intermediari finanziari, nel rispetto dei limiti del Patto di stabilità interno.
Il decreto attuativo, infine, vincola il rilascio della certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, alla verifica prevista dall`articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, che può determinare la sospensione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni nel caso in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all`obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali. In questo caso, il decreto prevede che la certificazione del credito possa essere resa al netto delle somme ancora dovute.
In merito all`art. 48-bis si ricorda che la norma presenta alcune criticità operative nel caso di cessioni del credito in presenza di pagamenti previsti in più soluzioni. Le banche, infatti, mostrano riluttanza ad assumere il ruolo di cessionarie dei crediti verso le Amministrazioni pubbliche a causa del rischio di un`eventuale morosità dell`impresa, accertata successivamente alla cessione del credito.
In sostanza, la sopraggiunta morosità dell`impresa creditrice, dopo la cessione del credito, bloccherebbe il pagamento del credito in capo al cessionario.
In merito, l`Ance ha intrapreso le più opportune iniziative affinchè venga precisato che la verifica della morosità, in capo all`impresa cedente il credito, sia effettuata solo all`atto della cessione dello stesso.
Appare opportuno, infine, evidenziare che la norma riguarda una modalità di cessione del credito aggiuntiva rispetto alla cessione pro solvendo normalmente effettuata dalle imprese.
In allegato è disponibile il testo del decreto del Ministero dell`economia e delle finanze del 19 maggio 2009 e i relativi Modelli 1 e 2