L`Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con la votazione di fiducia, il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”” (DDL
733-B/S, Relatori i Senatori Carlo Vizzini e Filippo Berselli del Gruppo parlamentare PDL), nel testo già licenziato dalla Camera dei Deputati con la stessa procedura fiduciaria.
In particolare, il provvedimento contiene una norma di modifica all`art.38 del D.Lgs. 163/2006, sui casi di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonchè dall`affidamento dei subappalti.
Al riguardo, viene previsto che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi, forniture, e dell`affidamento di subappalti, i soggetti di cui alla lettera b), dell`art.38, (titolare, direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l`applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell`articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, (relativo ai delitti punibili con pena diversa dall`ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall`art. 416-bis del c.p., relativo alle associazioni di tipo mafioso), non risultino aver denunciato il fatto all`autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall`art. 4, comma 1, della L.689/81 (sulle modifiche al sistema penale), che individua specifiche cause di esclusione della responsabilità, concernenti: l`adempimento di un dovere, l`esercizio di facoltà legittima, ovvero lo stato di necessità o di legittima difesa.
Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell`imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla Autorità dei lavori pubblici, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell`Osservatorio.
Il provvedimento prevede, inoltre, norme di modifica al D.Lgs. 490/94 (Disposizioni attuative della L. n.47/94 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia).
Nello specifico, viene stabilito che per l`espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all`esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui al D.M. 14 marzo 2003.
Con regolamento, da emanare entro tre mesi dall`entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, di concerto con il Ministro dell`Interno, il Ministro della Giustizia, il Ministro per lo Sviluppo economico ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono definite, nel quadro delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri.
Altre modifiche riguardano il D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti, con l`inserimento dei delitti di criminalità organizzata.
In relazione, quindi, alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 (associazione per delinquere), sesto comma, 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l`attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall`articolo 74 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, relativo all`associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 del codice penale, relativo alle associazioni per delinquere, ad esclusione del sesto comma, relativo alla riduzione in schiavitù-tratta delle persone, ovvero di cui all`articolo 407, comma 2, lettera a), n. 5, del codice di procedura penale, relativo ai delitti di detenzione e cessione di armi da fuoco ed esplosivi, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati si applicano le sanzioni interdittive (previste dall`articolo 9, comma 2, tra cui l`interdizione dell`esercizio dell`attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell`illecito), per una durata non inferiore ad un anno.
Se l`ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell`interdizione definitiva dall`esercizio dell`attività.
Altre norme del provvedimento, concernono, tra l`altro:
–modifiche al D.Lgs. 271/89, riguardante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, relative all`esecuzione del sequestro preventivo e all`amministrazione dei relativi beni;
– modifiche alla L. 575/65 sulle misure contro la mafia, relative alla conservazione e amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali mafiose e la loro assegnazione;
– modifiche e integrazioni al D.Lgs. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), con la previsione, in particolare, di un Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, di disposizioni sull`ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e modifiche all`ingresso per lavoro in casi particolari di cui all`art.27 dello stesso Testo unico.
Per l`approfondimento dei contenuti del disegno di legge si allega la notizia del 19 maggio 2009.
Per i precedenti si veda precedente del 13 febbraio 2009
2255-Notizia del 19 maggio 2009.pdfApri