è stata pubblicata sulla G.U. n. 161 del 14/07/09, S.O. n. 110, la legge 7 luglio 2009, n. 88 “Disposizioni per l`adempimento di obblighi derivanti dall`appartenenza dell`Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2008“ recante, all`articolo 39, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200, un`importante modifica al comma 11 dell`art. 90 del d. lgs. 81/08.
Pertanto, in attesa del decreto correttivo che andrà a modificare entro il 16 agosto il Testo unico sulla sicurezza, dal 29 luglio p.v., il comma 11 dell`art. 90 è così modificato:
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D. Lgs. 81/08
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Legge Comunitaria 2008
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11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall`articolo 92, comma 2.
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11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
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Il legislatore ha inserito l`importo dei lavori privati come ulteriore parametro che fa scattare determinati obblighi: al di sopra del 100.000 euro il committente (o il responsabile dei lavori da lui incaricato) in presenza di più imprese deve necessariamente designare il coordinatore per la progettazione CSP.
Laddove non sussiste l`obbligo di nomina del CSP, sarà il coordinatore per l`esecuzione a svolgerne le funzioni.
Tale stesura consente di tutelare quindi i “piccoli”” lavori privati, per i quali rimangono in vigore tutte le semplificazioni riportate al comma 9 del medesimo articolo, ad esempio in fase di verifica di idoneità tecnico-professionale.
La Legge Comunitaria 2008 ha apportato un`ulteriore modifica anche all`art. 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione), comma 1, aggiungendo il comma b-bis:
“b-bis) coordina l`applicazione delle disposizioni di cui all`articolo 90, comma 1“.
Il CSP deve pertanto coordinare quanto riportato all`art. 90 comma 1, ossia, che il committente si attenga ai principi e alle misure generali di tutela di cui al Titolo I del TU e che preveda nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si svolgono simultaneamente o successivamente tra loro.