Sul Supplemento Ordinario n.99 della Gazzetta Ufficiale n.147 del 27 giugno 2009 è stata pubblicata la legge 24 giugno 2009, n.77 di conversione, con modificazioni, del DL 39/2009 (cd. “decreto Abruzzo”), recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”.
La citata legge di conversione n.77/2009 è entrata in vigore il 28 giugno 2009.
In particolare, il DL 39/2009 contiene una serie di incentivi in favore delle persone fisiche residenti, delle imprese operanti e degli enti aventi sede nei comuni individuati dal decreto del Commissario Delegato 16 aprile 2009, n.3
[1] (
cfr. art.1, comma 2, del DL 39/2009).
Inoltre, alcune disposizioni fiscali contenute nel “decreto Abruzzo” hanno già trovato attuazione, mediante specifiche Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanate ai sensi dell’art.1, commi 1 e 2, del medesimo DL 39/2009.
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1. Agevolazioni in favore delle “piccole” e “micro” imprese
2. Agevolazioni fiscali per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati dal sisma
3. Altre misure fiscali
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1. Agevolazioni in favore delle “piccole” e “micro” imprese
Per le “piccole” e “micro” imprese
[2] che abbiano avviato la propria attività nei territori interessati dal sisma prima del 6 aprile 2009, o che inizino una nuova attività economica entro il 31 dicembre 2012, l’art.10, comma 1-
bis del “decreto Abruzzo” prevede, previa autorizzazione comunitaria (art.10, comma 1-
quinquies):
1. l’
istituzione di zone franche urbane[3] (ai sensi dell’art.1, commi 340-343, della legge 296/2006 – legge Finanziaria 2007), che comporterà, per tali soggetti, le seguenti agevolazioni fiscali:
- ai fini delle imposte sul reddito (IRPEF ed IRES)[4]:
– l’esenzione per i primi 5 periodi d’imposta;
– per i periodi d’imposta successivi:
– l’esenzione limitata al 60% delle imposte sul reddito per 5 periodi d’imposta;
– l’esenzione limitata al 40% delle imposte sul reddito per il 6° ed il 7° periodo d’imposta;
– l’esenzione limitata al 20% delle imposte sul reddito per l’8° ed il 9° periodo d’imposta.
In ogni caso, l’esenzione spetta fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro del reddito derivante dall’attività svolta nella zona franca urbana.
Tale importo è aumentato, per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d’imposta, di un importo pari a 5.000 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato, residente all’interno della zona franca urbana;
- ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)[5]:
– l’esenzione per i primi 5 periodi d’imposta, fino a concorrenza di 300.000 euro, commisurati al valore della produzione netta, per ciascun periodo d’imposta;
- ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI)[6]:
– l’esenzione, a decorrere dall’anno 2009 e fino all’anno 2012, limitatamente agli immobili posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche (immobili strumentali), che siano situati all’interno delle zone franche urbane.
In merito viene, inoltre, stabilito che agli incentivi connessi al regime fiscale agevolato delle zone franche si applicano le disposizioni in materia di monitoraggio dei crediti d’imposta, che prevedono, tra l’altro, l’utilizzazione dei medesimi incentivi fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie (per le zone franche i fondi stanziati ammontano a 45 milioni di euro) e l’emanazione di un decreto interdirigenziale con cui verrà comunicato l’esaurimento dei fondi disponibili
[7] (art.10, comma 1-
quinquies);
2. in alternativa alle zone franche urbane, l’introduzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di un regime fiscale di incentivazione per le imprese che comporterà, tra l’altro (art.10, comma 1-ter):
- ai fini delle imposte sul reddito (lett.a):
– l’esclusione del reddito d’impresa dalla determinazione del reddito imponibile per il quadriennio 2009-2012,
– l’esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell’imponibile delle spese sostenute per l’acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;
- ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (lett.b):
– l’esclusione dall’applicazione del tributo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione. Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi di fatturazione e registrazione;
- ai fini delle imposte indirette (lett.c):
– l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di diritti su fabbricati, o loro porzioni, situati nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo a partire dal 6 aprile scorso, individuati ai sensi dell’art.1, comma 2, del DL 39/2009;
– l’applicazione di altre agevolazioni, ai fini delle imposte indirette, sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.
Le modalità di applicazione di tali agevolazioni fiscali (alternative a quelle previste a seguito dell’istituzione della zona franca) verranno definite mediante Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze
[8] (art.10, comma 1-
quater).
3. l’applicazione delle disposizioni in materia di tassazione dei distretti produttivi (art.1, commi 366-372, legge 266/2005 – legge Finanziaria 2006) alle imprese operanti nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo alla data del 6 aprile scorso (individuati ai sensi dell’art.1, comma 2, del DL 39/2009), ivi comprese le imprese edili impegnate nella ricostruzione nei citati territori.
In particolare, le disposizioni della legge Finanziaria 2006 stabiliscono 2 principali possibilità di imposizione, su base opzionale, da parte delle imprese che aderiscono al distretto:
- la tassazione di “distretto” ai fini IRES, con conseguente applicazione della normativa propria del consolidato fiscale nazionale (tassazione su base imponibile risultante dalla somma di tutti i redditi delle imprese appartenenti al distretto).
I principali vantaggi derivanti dall’opzione per la tassazione di “distretto” sono:
– la possibilità di effettuare compensazione delle perdite fiscali;
– la possibilità di trasferire cespiti e partecipazioni non esenti in regime di neutralità fiscale;
- la tassazione su base unitaria, mediante il ricorso al concordato preventivo triennale, che consiste in un accordo preventivo e vincolante con l’Agenzia delle Entrate, per un periodo almeno pari ad un triennio, con definizione delle imposte dovute da ogni singola impresa del distretto.
Tale modalità di tassazione è applicabile tanto alle imposte sui redditi quanto ai tributi, contributi ed altre somme di pertinenza degli enti locali.
In sostanza, con tale modalità di tassazione, il distretto diventa autonomo ed unitario soggetto passivo d’imposta.
Diversamente dalla tassazione di “distretto”, possono accedere alla tassazione unitaria anche imprese non soggette ad IRES (ossia imprese individuali o società di persone).
Anche in tali ipotesi, le modalità applicative delle agevolazioni verranno definite mediante Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze (art.10, comma 1-quater).
Come già evidenziato,l’efficacia di tutte le agevolazioni fiscali descritte, è, in ogni caso, subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria (art.10, comma 1-quinquies).
2. Agevolazioni fiscali per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati dal sisma
Tra le misure stabilite nel DL 39/2009, convertito dalla legge n.77/2009, vengono disposte agevolazioni fiscali per gli interventi eseguiti sia sulle abitazioni, sia sulle altre tipologie di fabbricati situati nei comuni individuati dall’art.1, comma 2, del Provvedimento, ovvero in altri comuni, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l’evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata (art.1, comma 3).
In particolare, viene previsto, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:
- con riferimento all’abitazione principale[9]:
– la concessione di contributi, anche con le modalità del credito d’imposta e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato (art.3, comma 1, lett. a), per:
– interventi di ricostruzione o riparazione di abitazione principale, distrutta, dichiarata inagibile, o danneggiata,
– acquisto di abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta.
Tali contributi verranno determinati in modo da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, ricostruzione o l’acquisto di nuovi alloggi;
– l’esenzione da tutti i tributi e diritti, con esclusione dell’IVA (art. 3, comma 1, lett.d) per:
– atti ed operazioni di finanziamento degli interventi sopra descritti,
– acquisto delle abitazioni sostitutive,
– tutti gli altri atti collegati ai precedenti.
Viene, inoltre, prevista la riduzione dell’80% degli onorari e diritti notarili;
- con riferimento a tutte le altre tipologie di immobili (fabbricati a destinazione residenziale diversi dall’abitazione principale, ed immobili non residenziali):
– la concessione di contributi, anche con le modalità del credito d’imposta, per gli interventi di ricostruzione o riparazione di tali immobili, che sono stati distrutti o danneggiati dal sisma (art.3, comma 1, lett. e);
– l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile (ai fini delle imposte dirette IRPEF/IRES e dell’IRAP) dei suddetti contributi erogati alle imprese (art.3, comma 1, lett. l).
In merito, viene stabilito che, con successiva Ordinanza, verranno altresì definite le modalità relative all’indicazione di tali contributi nella dichiarazione dei redditi.
Tali agevolazioni non spettano per gli immobili alienati dopo il 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo od ogni altra agevolazione
[10] per la ricostruzione non può essere alienata per 2 anni dalla concessione del contributo, pena la nullità degli atti di compravendita (
art.3, comma 5).
Infine, si evidenzia che, nella fase di conversione in legge del cd. “decreto Abruzzo”, è stata eliminata la norma, originariamente contenuta nel testo del DL 39/2009 (art.11), che prevedeva l’attribuzione di un credito d’imposta, in misura pari al 55% delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, per un ammontare massimo pari a 48.000 euro, per interventi volti a prevenire il rischio sismico di immobili ed infrastrutture, localizzati, in via prioritaria, nelle aree contigue a quelle interessate dagli eventi sismici (
cfr. Le principali misure contenute nel D.L. 28 aprile 2009, n. 39 “Interventi urgenti per l`Abruzzo”” del 7 maggio 2009).
3. Altre misure fiscali
Tra le altre misure fiscali, il DL 39/2009 prevede:
- la rideterminazione dei tempi di sospensione del versamento dei tributi, contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione degli stessi, anche in forma rateizzata (art.6, comma 1, lett.g).
L’ambito applicativo della disposizione è stato definito dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n.3780, e 25 giugno 2009 n.3784
[11].
In particolare, la citata sospensione dei termini per i versamenti e gli adempimenti tributari opera, fino al 30 novembre 2009 nei confronti di:
– persone fisiche, e soggetti diversi dalle persone fisiche (in entrambi i casi, anche in qualità di sostituti d’imposta), aventi il domicilio fiscale o la sede operativa, nei comuni individuati dall’art.1, comma 2, del DL 39/2009;
– persone fisiche (compresi i sostituti d’imposta), che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa in un comune della provincia de L’Aquila diverso da quelli individuati dall’art.1, comma 2, in presenza delle due condizioni seguenti:
– il domicilio fiscale, o la sede operativa, si trovi nei comuni appositamente individuati con provvedimenti del prefetto de L’Aquila;
– le abitazioni e gli immobili sede di attività produttive, siano stati oggetto di ordinanze dei Sindaci di tali comuni, che ne abbiano previsto lo sgombero per inagibilità, totale o parziale, attestata mediante perizia giurata.
- la non computabilità, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, per sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori anche non residenti in tali Comuni (art.8, comma 1, lett.d).
In merito, si ricorda che tale disposizione è stata attuata dall’art.5, comma 5, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, n.3763;
- la rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento, senza applicazione di costi ed in esenzione da imposte e tasse di ogni genere, ad eccezione dell’IVA (art. 10, comma 2).
Per una trattazione completa di tutte le misure fiscali disposte a favore della popolazione colpita dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, si rinvia ad un Dossier di prossima pubblicazione.
[1] I comuni interessati, individuati in tale decreto, sono i seguenti:
· Provincia dell’Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio neVestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant’Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi.
· Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia.
· Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de’ Passeri.
[2] In base all’art.1, comma 341, della legge 296/2006 – Finanziaria 2007, per la definizione di “piccole imprese” (quelle con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) e “micro imprese” (quelle con meno di 10 dipendenti con fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro), si fa riferimento alla nozione presente all’art.2 del Titolo I della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE.
[3] Tali aree verranno individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Abruzzo, nell’ambito dei territori comunali della provincia de L’Aquila e dei territori di cui al medesimo art.1 del DL 39/2009.
[4] Art.1, comma 341, lett. a della legge 296/2006 – Finanziaria 2007.
[5] Art.1, comma 341, lett. b della legge 296/2006 – Finanziaria 2007.
[6] Art.1, comma 341, lett. c della legge 296/2006 – Finanziaria 2007.
[7] Ai sensi dell’art. 5, commi 1-2, DL 138/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 178/2002.
[8] Ai sensi dell’art.1, comma 1 del medesimo “decreto Abruzzo”
[9] In merito, l’art.3, comma 1, lett. a, del DL 39/2009 stabilisce che, per l’individuazione di tali immobili, si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 504/1992. In particolare, l’art.8, comma 2, di tale Provvedimento prevede, tra l’altro, che “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”.
[10] La concessione del contributo o dell’agevolazione viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, fatta eccezione per il contributo per la riparazione di danni di lieve entità di cui all’art. 2, comma 11 bis.
[11] Si ricorda, in particolare, che l’art.1, commi 1-3, del Decreto 9 aprile 2009 aveva stabilito la sospensione dei termini per gli adempimenti ed i versamenti tributari, fino al 30 novembre 2009, per i contribuenti persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche i quali, alla data del 6 aprile 2009, avevano, rispettivamente, la residenza o la propria sede legale, o operativa, nel territorio della provincia de L’Aquila. Successivamente, con le citate Ordinanza n.3780/2009 e n.3784/2009, è stato rideterminato l’ambito applicativo di tale sospensione.
1402-legge 24 giugno 2009, n.77.pdfApri