Il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla determinazione della base retributiva utile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà e, più in particolare, se in questa debba essere incluso o meno anche il TFR.
Con l’allegata nota n. 11025/09, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla determinazione della base retributiva utile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà e, più in particolare, se in questa debba essere incluso o meno anche il TFR.
Preliminarmente, il dicastero ha evidenziato che la riduzione di orario, a seguito della sottoscrizione del contratto di solidarietà, comporta una riduzione della retribuzione e conseguentemente della quota di TFR in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto e che, in regime di solidarietà, in favore del lavoratore non viene accantonata una parte del rateo di TFR cui avrebbe diritto in regime di orario regolarmente effettuato, non essendo prevista dalla norme una copertura a carico dell’Inps per la parte di TFR persa a seguito della riduzione dell’orario.
A seguito di tali premesse, il Ministero ha chiarito che il rateo di TFR maturato nei dodici mesi precedenti il regime di solidarietà, essendo un elemento costante della retribuzione, deve essere ricompreso ai fini del calcolo del contributo di solidarietà.
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