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Circolare Inail contente le prime indicazioni relative alla comunicazione del nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 18, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. n.81/08, cosi come modificato dall’art. 13, lett. f) del decreto legislativo n. 106/09.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza –

26 Agosto 2009
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Per opportuna conoscenza, si trasmette in allegato la circolare Inail n. 43 del 25 agosto scorso contente le prime indicazioni relative alla comunicazione del nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 18, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. n.81/08, cosi come modificato dall’art. 13, lett. f) del decreto legislativo n. 106/09.

In particolare, la nota Inail, relativa esclusivamente alla comunicazione del nominativo degli RLS aziendali di cui all’art. 47 del Dlgs 81/08, chiarisce che l’adempimento in oggetto non debba essere più effettuato con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione. In fase di prima applicazione, precisa altresì l’Istituto, la comunicazione deve riguardare il nominativo del RLS già eletto o designato.

In virtù di quanto sopra, le imprese che avessero già effettuato la comunicazione con riferimento alla situazione aziendale al 31 dicembre 2008, come indicato nella circolare Inail n. 11/09, non sono tenute ad effettuare alcun ulteriore adempimento in merito, salvo nel caso in cui fossero intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2009 alla data della presente circolare. Diversamente, le imprese che non avessero ancora effettuato alcuna comunicazione dovranno farlo utilizzando la nuova procedura predisposta sul portale dell’Istituto, seguendo le modalità riportate nella nota, a cui si fa esplicito rinvio. Per le imprese che non rientrano nelle fattispecie su menzionate, l’obbligo della comunicazione decorre dalla prima designazione o nomina del RLS.

L’Inail, nel ricordare che l’elezione o la designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituisce un obbligo in capo al datore di lavoro, ma una facoltà dei lavoratori su cui nessuna pressione decisionale datoriale può essere esercitata, ha implementato l’attuale procedura informatica, accessibile attraverso l’area Punto Cliente, diversificandola a seconda che si tratti di prima comunicazione e/o variazione a seguito di nuove nomine che intervengano nel corso dell’anno.

A tal proposito, si ricorda che l’onere della comunicazione, delegabile ad un consulente del lavoro o ad un’Associazione di categoria, deve interessare ciascuna azienda o ciascuna unità produttiva in cui si articola la stessa azienda nella quale operano i rappresentati per la sicurezza.

Allo stato attuale, non è stato fissato alcun termine rispetto alla nomina, entro il quale dovrà essere effettuata la comunicazione. Al riguardo, pertanto, in attesa di ulteriori indicazioni che possano sciogliere i dubbi relativi alla tempistica, l’Istituto assistenziale ha confermato, informalmente, che tale adempimento dovrà essere eseguito tempestivamente dai soggetti interessati.

La nota Inail conclude ricordando che per la mancata comunicazione la sanzione amministrativa pecuniaria oscilla da un minimo di € 50,00 ad un massimo € 300,00, come previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 106/09. Ai fini dell’adempimento, qualora si presentassero problemi tecnici del sistema informatico, la comunicazione potrà essere inoltrata eccezionalmente al fax n. 800657657, utilizzando il modello appositamente predisposto e scaricabile dal portale dell’Istituto.

3274-Circolare Inail n. 43-09.pdfApri
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