il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere alle lavoratrici il diritto di usufruire di particolari forme di flessibilità di orario di lavoro e di organizzazione dello stesso.
Con l’allegata risposta ad istanza di interpello n. 68/09, il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere alle lavoratrici il diritto di usufruire di particolari forme di flessibilità di orario di lavoro e di organizzazione dello stesso, indipendentemente dalla presentazione da parte dell’azienda di un progetto di richiesta di contributi di cui all’art. 9 della L. n. 53/00 che, si ricorda, disciplina le misure a sostegno della flessibilità di orario.
Il dicastero, partendo dal presupposto che il datore di lavoro non è esonerato dal rispettare canoni di correttezza e buona fede, direttamente collegati con altri interessi riconosciuti dall’ordinamento costituzionale e comunitario ai lavoratori, ha precisato che lo stesso datore di lavoro, anche in assenza di un progetto di richiesta di contributi, è tenuto a valutare ogni soluzione utile per agevolare il ruolo di genitore. In questo senso, pertanto, dovrà essere valutato ogni caso concreto, con particolare riguardo agli aspetti relativi alle comprovate difficoltà familiari e alle documentate esigenze di assistenza ed educazione della prole.
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