Le comunicazioni obbligatorie al Centro dell’impiego, previste dal comma 1180 della Legge Finanziaria 2007, riguardano tutti i rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, i tirocini e le altre esperienze professionali, le collaborazioni coordinate e continuative, i rapporti di lavoro afferenti gli agenti e i rappresentanti di commercio.
Il Ministero del Lavoro, in risposta ad un interpello proposto dall’Università di Venezia circa gli adempimenti del datore di lavoro in materia di comunicazioni obbligatorie, con l’allegata nota n. 54 del 10 luglio scorso, ha precisato quanto segue.
Le comunicazioni obbligatorie al Centro dell’impiego, previste dal comma 1180 della Legge Finanziaria 2007, riguardano tutti i rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, i tirocini e le altre esperienze professionali, le collaborazioni coordinate e continuative, i rapporti di lavoro afferenti gli agenti e i rappresentanti di commercio.
Pertanto l’obbligatorietà di tale comunicazione si riferisce esclusivamente alla tipologia contrattuale con la quale viene assunto il lavoratore, a prescindere dal carattere di gratuità o meno con il quale si svolge tale rapporto di lavoro.
Tale il principio che ispira anche all’obbligatorietà dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).
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