Sentenza della Corte di Cassazione sulla riduzione della sanzione se il contravventore, entro il termine di cui all’art. 491 del c.p.p., si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità e delle eventuali conseguenze dannose derivate dal reato.
Per opportuna conoscenza, si trasmette in allegato la sentenza n. 29545/09 con cui la terza sezione penale della Corte di Cassazione, applicando il principio del favor rei, ha emanato la propria decisione tenendo conto, per la prima volta, del D.Lgs. n. 81/08 ed in particolare dell’attenuante contenuta nell’art. 303 dello stesso decreto.
Tale articolo, si ricorda, prevede che per i reati previsti dal T.U. e puniti con la pena dell’arresto, anche in via alternativa, la sanzione sia ridotta fino ad un terzo nel caso in cui il contravventore, entro il termine di cui all’art. 491 del c.p.p., si adoperi concretamente per la rimozione delle irregolarità e delle eventuali conseguenze dannose derivate dal reato.
Nel caso di specie, fermo restando che il reato si è estinto per scadenza dei termini prescrizionali, il responsabile di una ditta individuale, che era stato condannato perché le impalcature non erano dotate dei parapetti e di un adeguato sistema elettrico, ricorreva alla Suprema Corte deducendo che l’adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche, a seguito di invito alla regolarizzazione, doveva essere considerato come attenuante che, erroneamente, non era invece stata riconosciuta nella sentenza impugnata. Interpretando estensivamente l’art. 303 del T.U. sulla sicurezza e, conseguentemente, applicando l’attenuante di cui al richiamato articolo anche per quelle irregolarità pregresse riscontrate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/08, la Corte ha giudicato il ricorso non manifestatamene infondato e quindi ammissibile.
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