Le domande di disoccupazione per sospensione, in assenza dell’intervento dell’Ente bilaterale, non devono essere respinte, ma devono essere considerate utili ai fini della liquidazione degli ammortizzatori in deroga. Messaggio Inps
Con l’allegato messaggio n. 1719/09, l’Inps ha ricordato che dal 12 aprile scorso, giorno dell’entrata in vigore dell’art. 7 ter della L. n. 33/09, il mancato intervento dell’Ente bilaterale non deve essere considerato impeditivo ai fini della copertura dei periodi di cui all’art. 19, comma 1, lett. da a) a c) della L. n. 185/08, in quanto i lavoratori possono accedere direttamente agli ammortizzatori in deroga.
In virtù di tale chiarimento, pertanto, le domande di disoccupazione per sospensione, in assenza dell’intervento dell’Ente bilaterale, non devono essere respinte, ma devono essere considerate utili ai fini della liquidazione degli ammortizzatori in deroga.
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