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Ai fini della detrazione del 55% è stato abolito l'obbligo di produrre l'attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione. Questo quanto disposto dall'art.31, comma 1, della Legge 99/2009

Archivio, Fiscalità e incentivi

Detrazione 55% – Eliminato l`A.Q.E. per impianti dotati di caldaie a condensazione

1 Settembre 2009
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Per poter beneficiare della detrazione del 55% (art.1, commi 20-24, della Legge 24 dicembre 2007, n.244) viene meno l’obbligo, da parte del contribuente, di acquisire l’attestato di qualificazione energetica, relativamente agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Questo quanto disposto dall’art.31, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n.99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2009, ed entrata in vigore il 15 agosto.
In particolare, l’art.31[1] ha stabilito che, a partire dal 15 agosto 2009, anche per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione (così come per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione delle finestre e degli infissi in singole unità immobiliari), tra gli adempimenti cui è tenuto il contribuente, non è più necessaria l’acquisizione dell’attestato di qualificazione energetica.
Tenuto conto delle suddette novità legislative, i soggetti interessati al beneficio, a partire dal 15 agosto 2009, relativamente agli interventi di sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, si ritiene siano tenuti ad acquisire la seguente documentazione:
A. asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti (artt. 6-9 del D.M. 19 febbraio 2007);
B. scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all’Allegato E del Decreto 19 febbraio 2007.
In attesa di conferma e di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, e dell’Agenzia delle Entrate, sugli effetti delle modifiche normative intervenute, l’ENEA ritiene che “coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l’allegato A che l’allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all’Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it. Qualora questo non sia ancora strutturato in modo da permettere l’invio del solo allegato E o della documentazione che eventualmente dovesse essere richiesta dal Ministero, si ritiene che sia consentito l’invio tramite raccomandata semplice esclusivamente per i soggetti che possono avvalersi della nuova normativa relativa al comma 347”[2].

[1] Legge 23 luglio 2009, n. 99
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176, S.O.
Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
«omissis»
Art. 31. (Semplificazione di procedure)
1. All’articolo 1, comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e al comma 346 del medesimo articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1».
«omissis»
[2] http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf
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