Interpello sulle modalita' di registrazione dell’orario di lavoro del personale mobile delle imprese di autotrasporto a seguito dell’introduzione del Libro Unico del Lavoro.
Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota n. 63 del 31 luglio scorso, in risposta all’interpello formulato dalla Confartigianato circa le modalità di registrazione dell’orario di lavoro del personale mobile delle imprese di autotrasporto a seguito dell’introduzione del Libro Unico del Lavoro, ha fornito alcune importanti precisazioni.
Preliminarmente, al fine di meglio specificare l’ambito di applicazione delle relative disposizioni, è bene rammentare che un orientamento ministeriale del marzo 2008 ha portato ad un sostanziale mutamento circa l’estensione della normativa in materia di autotrasporto, prima applicata esclusivamente alle imprese inquadrate (previdenzialmente) nell’ambito di attività dell’autotrasporto.
Oggi, infatti, la normativa di recepimento della direttiva comunitaria sulla materia (D.Lgs 234/07) viene applicata, per le attività di trasporto merci, a quelle effettuate dai veicoli di massa media ammissibile superiore a 3,5 tonnellate.
Con riferimento poi alla tipologia di lavoratori rientranti nella nozione di “lavoratori mobili”, vanno considerati tali tutti coloro che, per l’appunto, svolgono l’autotrasporto di persone o merci.
Tornando all’interpello in oggetto, il Dicastero ha precisato che la registrazione nel Libro Unico del Lavoro deve essere effettuata, come riportato dall’art. 39, co. 2 del D.L. n. 112/2008, mediante l’indicazione, per ogni giorno, del numero delle ore effettuate dal lavoratore subordinato, degli straordinari, delle assenze anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Per quei lavoratori per i quali è prevista una retribuzione fissa, mensile o giornaliera, sarà sufficiente l’annotazione della sola presenza giornaliera.
Il Ministero del Lavoro aveva, a tal proposito, precisato che i soggetti per i quali non sussiste l’obbligo di un’annotazione analitica sono i medesimi della previgente normativa e, in particolare, si tratta di quei lavoratori non soggetti ai limiti di orario di cui al D.Lgs. n. 66/2003. Per tali soggetti, si può registrare solo l’orario contrattuale e le eventuali assenze ovvero indicare solo la “p” di presenza e le assenze, mentre per i lavoratori standard, cioè comunque soggetti al D.Lgs. n. 66/2003 pur se retribuiti mensilmente, vanno registrate analiticamente le ore di lavoro.
Con riguardo ai lavoratori mobili dell’autotrasporto, il Dicastero aveva già avuto modo di precisare, in una nota del 2008, che stante la particolarità dell’attività svolta da tali lavoratori appare possibile procedere ad una mensilizzazione delle registrazioni che evidenzi le complessive ore di lavoro ordinario e straordinario, indicando giornalmente con la lettera “p” la presenza del lavoratore.
Naturalmente tale facoltà è condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi, ove è possibile ricavare i dati relativi al tempo di guida e attraverso i quali sarà possibile effettuare i riscontri del caso per risalire ai giorni di lavoro e al numero delle ore prestate dal lavoratore.
Nella nota in oggetto il Ministero ha precisato che, anche a seguito dell’introduzione del nuovo Libro Unico del Lavoro, tali modalità operative potranno continuare ad essere seguite per tutte le ragioni sopra esposte, nonché per quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 per la categoria dei lavoratori mobili.
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