SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
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DDL su “Disposizioni di contrasto al furto d`identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo”” (DDL 414 – 507/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto, con alcune modifiche al testo unificato licenziato dalla Commissione Finanze.
Il testo, nel suo complesso, prevede, l`istituzione nell`ambito del Ministero dell`Economia e delle Finanze, presso l`Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), di un sistema di prevenzione del furto d`identità e delle frodi, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo e, ferme restando le competenze già attribuite dalla legge e dalle disposizioni di attuazione, l`UCAMP esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo relativamente a:
– rapporti, strumenti e operazioni attraverso i quali viene erogato il credito al consumo o altra facilitazione finanziaria, secondo la definizione di cui all`articolo 121 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 385/93;
– servizi a pagamento differito erogati dai soggetti individuati nel provvedimento, tra cui banche, intermediari finanziari e le imprese di costruzione;
– richieste di risarcimento e di indennizzo, polizze e documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione, fatte salve le competenze attribuite dalla vigente normativa ad altre amministrazioni pubbliche.
Nel provvedimento, viene, tra l`altro, prevista una modifica all`art.17 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) sui contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza..
Al riguardo, vengono inserite anche le opere, i servizi e le forniture destinate ad attività del Ministero dell`Economia e delle Finanze, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato i quali possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo.
Viene, infine, previsto un sistema di prevenzione nel settore assicurativo per cui entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri dell`Interno, della Giustizia e dello Sviluppo economico, sentiti l`ISVAP e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i termini, le modalità e le condizioni per la gestione del sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle richieste di risarcimento e di indennizzo, sulle polizze e sulla documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione.
Il disegno di legge passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.