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DDL Legge comunitaria 2009 (DDL 2449/C) - DL 103/2009 recante Disposizioni correttive del decreto legge anticrisi n. 78 del 2009 (DDL 1749/S - DDL 2714/C).

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Sintesi parlamentare n. 37/2009 della settimana dal 21 settembre al 25 settembre 2009

21 Settembre 2009
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Disposizioni per l`adempimento di obblighi derivanti dall`appartenenza dell`Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009“ (DDL 2449/C).
L`Aula ha approvato in prima lettura, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione per le Politiche Europee.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo aggiuntivo
Sono state inserite modifiche all`art.11 della legge 88/09 (comunitaria 2008) in materia di inquinamento acustico.
è stato, altresì, esteso da sei a dodici mesi dall`entrata in vigore della legge 88/09 il periodo della delega al Governo per l`adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell`ambiente esterno e dell`ambiente abitativo, dell`inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale.
Inoltre, è stato sostituito il comma 5, del suddetto articolo 11 sulla disciplina applicabile ai requisiti acustici passivi degli edifici stessi.
Al riguardo, in attesa dell`emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l`articolo 3, comma 11, lettera e), della L. 447/95, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d`arte asseverata da un tecnico abilitato.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene modificato l`art.49 della legge 88/09 (comunitaria 2008) sulla delega al Governo per l`attuazione di decisioni quadro con l`inserimento della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta alla criminalità organizzata, per cui il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge i decreti legislativi di attuazione.
Viene conseguentemente sostituito l`art.53 della legge 88/09 per cui il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta alla criminalità organizzata, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dall`articolo 2 della suddetta legge.
Emendamento della Commissione
Il provvedimento, che disciplina annualmente il recepimento nell`ordinamento interno degli atti comunitari attraverso la ricognizione degli adempimenti e degli obblighi che derivano all`Italia dall`appartenenza alle Comunità europee, prevede, analogamente al disegno di legge comunitaria 2008, l`allineamento del termine per l`esercizio della delega legislativa al termine di recepimento fissato dalle singole direttive e la delega al Governo per l`attuazione delle decisioni-quadro adottate nell`ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia.
In particolare, con apposita norma viene disciplinata la delega al Governo per l`attuazione di direttive comunitarie, elencate in appositi allegati A e B, che richiedono l`introduzione di normative organiche e complesse, con l` illustrazione dei relativi principi e criteri direttivi generali.
La disposizione prevede che per le direttive indicate dall`allegato B, il relativo schema di provvedimento attuativo deve essere trasmesso, dopo l`acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari, mentre, per le direttive di cui all`allegato A, il suddetto parere è prescritto soltanto nel caso in cui sia contemplato il ricorso a sanzioni penali. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del suddetto parere.
Al riguardo, viene inoltre specificatamente indicato il termine entro cui il Governo dovrà esercitare la delega, il quale coincide, in via generale, con la scadenza del termine di recepimento della direttiva altresì indicato negli Allegati A e B, ovvero, qualora esso sia scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dall`entrata in vigore della stessa legge comunitaria. Per quanto riguarda le direttive il cui termine di recepimento non è previsto, la delega dovrà esercitarsi entro dodici mesi dall`entrata in vigore del provvedimento.
Viene prevista, altresì, la “clausola di cedevolezza”” (come nelle ultime leggi comunitarie) in virtù della quale lo Stato, in via sostitutiva e, se necessario, anticipata, adotta i decreti legislativi nelle materie riservate alla competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall`articolo 117, quinto comma, della Costituzione. I suddetti decreti legislativi entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l`attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.
Con altra norma vengono dettati i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l`esercizio della delega legislativa diretta all`attuazione della normativa comunitaria, che si aggiungono a quelli contenuti nelle direttive da attuare e tra cui si evidenziano, in particolare, i seguenti:
– le amministrazioni direttamente interessate provvedono all`attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
– ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
– al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l`osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi;
– all`attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
– nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell`esercizio della delega;
– quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l`unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l`efficacia e l`economicità nell`azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
– quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;
– nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali, specifici, avvisi comuni e dell`acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreti legislativi (criterio aggiunto in corso d`esame).
Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell`ordinamento nazionale, con apposita disposizione viene attribuita una delega al Governo, da esercitarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge e fatte salve le norme penali vigenti, per l`adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore del disegno di legge comunitaria, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
Per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, inoltre, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi, anzichè 18 mesi, (termine modificato in corso d`esame) dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal provvedimento per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
Con apposita norma viene prevista l`attuazione della direttiva 2008/46/CE, che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all`esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, integrando, al riguardo, l`articolo 306, comma 3 del D.Lgs. 81/08 (recante attuazione dell`articolo 1 della L. 123/07, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
In particolare, la direttiva 2008/46/CE ha sostituito il paragrafo 1 dell`articolo 13 della direttiva 2004/40/CE, prorogando al 30 aprile 2012 il termine per l`adozione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa direttiva.
Il provvedimento contiene, altresì, disposizioni per l`attuazione di decisioni quadro adottate nell`ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il c.d. “terzo pilastro”” dell`Unione europea), con la previsione di un`apposita delega da esercitarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge.
In particolare, si tratta delle seguenti decisioni quadro:
– decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
– decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell`ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
– decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;
– decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.
Tra i principi e criteri direttivi da osservare nell`attuazione delle suddette decisioni quadro, oltre a quelli di carattere generale per l`esercizio della delega legislativa diretta all`attuazione della normativa comunitaria, sopra menzionati, è prevista l`introduzione, tra i reati di cui alla Sezione III del Capo I del D.Lgs. 231/01 (sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), di fattispecie criminose indicate nelle stesse decisioni quadro, con la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell`interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato.
Nella relazione al disegno di legge, in attuazione dell`articolo 8, comma 5, della L.11/05, il Governo riferisce: sullo stato di conformità dell`ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, considerando, in particolare, la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana (al riguardo, al 31 dicembre 2008 le procedure ufficialmente aperte nei confronti dell`Italia, ammontano a 159, di cui 136 riguardano casi di violazione del diritto comunitario e 23 la mancata attuazione di direttive nell`ordinamento italiano); l`elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa e di quelle attuate con regolamento con l`indicazione dei regolamenti di attuazione già adottati; sulle ragioni del mancato inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l`esercizio della delega legislativa; l`elenco degli atti normativi con cui nelle singole Regioni e Province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle Regioni e Province autonome.
Tra le direttive da recepire e, in particolare, tra quelle contenute nell`allegato B, si segnalano le seguenti:
– 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali – termine di recepimento: 19 dicembre 2010;
– 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell`ambiente – termine di recepimento: 26 dicembre 2010;
– 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale- termine di recepimento: 5 dicembre 2011;
– 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonchè modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio – termine di recepimento: 13 luglio 2010.

Il testo del disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 103 del 3 agosto 2009 recante “Disposizioni correttive del decreto legge anticrisi n. 78 del 2009“ (DDL 2714/C).
Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze hanno approvato, in seconda lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto nel testo trasmesso dal Senato.
Il decreto legge, che scade il 3 ottobre 2009, nella settimana di riferimento è passato all`esame dell`Aula.
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Decreto legge n. 103 del 3 agosto 2009 recante ``Disposizioni correttive del decreto legge anticrisi n. 78 del 2009`` (DDL 1749/S) -

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Sintesi parlamentare n. 37/2009 della settimana dal 21 settembre al 25 settembre 2009

21 Settembre 2009
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 103 del 3 agosto 2009 recante “Disposizioni correttive del decreto legge anticrisi n. 78 del 2009“ (DDL 1749/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il decreto legge in oggetto nel testo licenziato dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze.
Il testo interviene, in particolare, sulle disposizioni relative agli interventi urgenti per le reti dell`energia, di cui all`art. 4, commi 1 e 3, del decreto legge 78/09.
Nello specifico viene disposto che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Ministro dell`Ambiente e della tutela del territorio e del Mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell`energia, nonchè d`intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell`energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.
Viene disposto, altresì, che ciascun Commissario, sentiti gli Enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonchè cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all`autorizzazione e all`effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all`art.20 (contenente norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo) del DL 185/2008, convertito dalla L.2/2009.
Con altra disposizione viene modificato il comma 4 quater del suddetto art.4, con una precisazione interpretativa. La norma, come riformulata, dispone quindi la nomina di un Commissario straordinario ai sensi dell`art.20 del DL185/2008 suddetto per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività connesse alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, anche mediante l`adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell`opera e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico- finanziario.
Riguardo alle norme concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato (scudo fiscale) di cui all`art. 13 /bis del Dl 78/09, viene aggiunta una precisazione al comma 3, per cui il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell`imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, civile, amministrativa ovvero tributaria (come previsto in corso d`esame) in via autonoma o add izionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo ne comporta l`obbligo di segnalazione di cui all`art.41 del D.Lgs. 231/07, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per cui si producono gli effetti previsti dal decreto (come modificato in corso d`esame).
Inoltre, è stato previsto che l`effettivo pagamento dell`imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale limitatamente al rimpatrio e alla regolarizzazione prevista dalla norma, l`applicazione della disposizione di cui all`articolo 8, comma 6, lettera c) della L. 289/02 relativo alla esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, e 10 del D.Lgs. 74/2000, nonchè per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del Codice penale, nonchè dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del Codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L`esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell`azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa. Resta ferma l`abrogazione dell`articolo 2623 del Codice civile disposta con l`articolo 34 della L. 262/05 sul falso in prospetto.
L`imposta straordinaria si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 dicembre 2009(e non più 15 aprile 2010).
Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresì le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del decreto del Presidente della Repubblica n.917/86. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in caso di partecipanti nei limiti delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le suddette disposizioni con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008.
Vengono, altresì, modificate le disposizioni contenute all`art.17, comma 30 ter, del decreto legge 78/09, relative all`esercizio dell`azione di risarcimento del danno erariale da parte della Corte dei conti. Al riguardo, viene previsto che le procure della Corte dei conti possono iniziare l`attività istruttoria ai fini dell`esercizio dell`azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte slave le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Viene, inoltre, previsto che le procure esercitano l`azione per il risarcimento del danno all`immagine nei soli casi e modi previsti dall`art. 7 della L.97/2001, su “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche””. A tal fine, viene sospeso il decorso del termine di prescrizione di cinque anni di cui all`art.1, comma 2, della L.20/94, su “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti””, fino alla conclusione del procedimento penale.
Il decreto legge, che scade il 3 ottobre 2009, è passato nella settimana di riferimento alla lettura della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 103 del 3 agosto 2009 recante “Disposizioni correttive del decreto legge anticrisi n. 78 del 2009“ (DDL 1749/S).
Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto con una modifica al testo del Governo.
La stessa, in particolare, riguarda la norma sul rientro dei capitali dall`estero (c.d. scudo fiscale).

Il decreto legge, che scade il 3 ottobre 2009, è stato approvato dall`Aula.

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