L`Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in seconda lettura, il decreto legge n.103/09 recante “Disposizioni correttive del decreto legge anticrisi n.78 del 2009“ (
DDL 2714/C – Relatori gli Onorevoli Chiara Moroni del Gruppo parlamentare PdL per la Commissione Bilancio e Maurizio Fugatti del Gruppo parlamentare LNP per la Commissione Finanze) con la votazione di fiducia posta dal Governo sul testo licenziato dal Senato.
In questo ramo del Parlamento sono state approvate modifiche alla norma del provvedimento relativa al rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato (c.d. scudo fiscale), di cui all`art. 13/bis del DL 78/09, che prevede l`istituzione di una imposta straordinaria che si applica:
– su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;
– con un`aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti (comma 2 del suddetto art.13/bis).
In particolare, nella disposizione, come rivista, viene sostituito il comma 3 e precisato che il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell`imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, civile, amministrativa ovvero tributaria in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo ne comporta l`obbligo di segnalazione di cui all`art.41 del D.Lgs. 231/07, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per cui si producono gli effetti previsti dal decreto.
Inoltre, è stato previsto che l`effettivo pagamento dell`imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale limitatamente al rimpatrio e alla regolarizzazione prevista dalla norma, l`applicazione della disposizione di cui all`articolo 8, comma 6, lettera c) della L. 289/02 relativo alla esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, e 10 del D.Lgs. 74/2000, nonchè per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del Codice penale, nonchè dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del Codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L`esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell`azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa. Resta ferma l`abrogazione dell`articolo 2623 del Codice civile disposta con l`articolo 34 della L. 262/05 sul falso in prospetto.
L`imposta straordinaria si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 dicembre 2009(e non più 15 aprile 2010 come in origine previsto).
Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresì le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del decreto del Presidente della Repubblica n.917/86. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in caso di partecipanti nei limiti delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le suddette disposizioni con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008.
Restano confermate le altre norme del decreto correttivo in materia di reti di energia, di esercizio dell`azione di danno erariale da parte della Corte dei Conti e sulla norma del Commissario delegato dalla Società Stretto di Messina Spa.
Per i precedenti e i contenuti del testo si veda precedente del 7 agosto 2009.