Il Ministero del Lavoro chiarisce che nel caso in cui si passi da un contratto di lavoro intermittente, o a chiamata, ad un analogo contratto o ad un contratto a termine non è necessario rispettare il periodo minimo di pausa ex art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001.
Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota n. 72 del 12 ottobre scorso in risposta ad una richiesta di interpello formulata dalla Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo in materia di contratto di lavoro intermittente e, in particolare, dell’ipotetica applicazione di periodi di pausa tra un contratto di lavoro intermittente e un altro o tra il primo e un contratto a tempo determinato, ha precisato quanto segue.
Deve escludersi l’applicazione del periodo minimo previsto dall’art. 5, co. 3, del D.Lgs. n. 368/2001 tra la conclusione di un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato e un altro dello stesso tipo, oppure la stipula di un contratto a termine a tempo pieno o part time.
Vero è, infatti, che il contratto a chiamata non può essere considerato assimilabile alla disciplina di cui al citato D.Lgs. n. 368/2001, che si rivolge esclusivamente ai contratti a termine ivi descritti, sostanzialmente diversi dai contratti di lavoro intermittente disciplinati dal D.lgs. n. 276/2003, artt. 33 e ss.
Il Ministero ha inoltre specificato che il c.d. “causalone”, previsto dall’art. 1 del citato D.lgs. n. 368/2001, alla base della stipula di un contratto a termine, è sostanzialmente inappropriato nel caso di lavoro intermittente in quanto quest’ultimo è connotato dalla modulazione flessibile della prestazione, impossibile da predeterminare a priori.
L’inapplicabilità del rispetto del periodo minimo di intercorrenza tra due distinti rapporti di lavoro vale, pertanto, sia nel caso in cui si passi da un contratto di lavoro intermittente ad un contratto analogo, sia nel caso in cui si passi da un contratto di lavoro intermittente ad un contratto di lavoro a tempo determinato ex D.Lgs. n. 368/2001.
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