Il Ministero del lavoro risponde con interpello a quesito formulato dalla Confindustria circa l’applicabilità del cumulo giuridico di cui alla L. n. 689/1981 per le violazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali, anche alla luce di quanto contenuto nella circolare n. 8/2005 del dicastero medesimo.
Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota n. 76 del 19 ottobre scorso in risposta all’interpello formulato dalla Confindustria circa l’applicabilità del cumulo giuridico di cui alla L. n. 689/1981 per le violazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali, anche alla luce di quanto contenuto nella circolare n. 8/2005 del dicastero medesimo, ha precisato quanto segue.
Preliminarmente, si rammenta che la circolare n. 8/2005 recitava testualmente che: “ (…) in tali ipotesi(violazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali), vadano applicate tante sanzioni quanti sono i lavoratori interessati ed i riposi giornalieri o settimanali non fruiti, fermo restando quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, L. n. 689/1981”.
Il dicastero, a tal proposito, ha ribadito che la disciplina dei riposi giornalieri e settimanali è formulata con riferimento al singolo lavoratore, così come l’apparato sanzionatorio contenuto nell’art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003 è riferito al singolo lavoratore e per il singolo periodo cui si riferisce la violazione. In occasione della predetta circolare, infatti, era già stato chiarito che la condotta illecita del datore di lavoro si configura ogniqualvolta ogni singolo lavoratore non fruisca dei riposi suddetti. Pertanto, la sanzione finale da contestare al datore di lavoro, anche eventualmente in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981, sarà determinata dalla somma delle sanzioni edittali moltiplicata per il numero dei riposi non fruiti da ciascun lavoratore.
Sulla base di tale orientamento, l’interpello formulato dalla Confindustria intende chiarire se, in ogni caso, ogniqualvolta la condotta illecita del datore di lavoro rivolta a più lavoratori e possa essere ascritta ad un’unica azione od omissione, sia possibile, sulla scorta di quanto affermato nella predetta circolare n. 8/2005 (“fermo restando quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, L. n. 689/1981”), considerare il concorso formale degli illeciti amministrativi e pertanto applicare il cumulo giuridico ai fini della determinazione della sanzione. Tale cumulo, si ricorda, permetterebbe l’applicazione della sanzione più grave aumentata sino al triplo.
In tal senso il dicastero, nella nota allegata, ha negato che gli organi ispettivi possano applicare tale cumulo, poiché l’applicazione richiede delicate ed ampie potestà discrezionali che possono essere esercitate solo dall’Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della L. n. 689/1981.
Si deve pertanto concludere che, nella fase di accertamento e contestazione della violazione da parte dell’organo ispettivo, questo potrà limitarsi ad applicare l’eventuale riduzione prevista dall’art. 16 della predetta legge, ogniqualvolta si proceda ad un pagamento nei termini previsti dalla norma (60 gg dalla contestazione immediata o dalla notificazione). Solo in un momento successivo, nel provvedimento di ordinanza ingiunzione, qualora dagli atti istruttori emerga inequivocabilmente l’unicità della condotta a fronte di una pluralità di violazioni, l’Amministrazione competente potrà rideterminare l’importo sanzionatorio sulla base dell’applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 8 della L. n. 689/1981.
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