L’Inps ha fornito le istruzioni per usufruire della possibilità, a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, dei permessi riconosciuti in favore del padre per le cure del figlio anche ai casi in cui la madre sia casalinga.
A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4293/2008, che ha esteso l’applicabilità della norma di cui all’art. 40, lett. c del d.lgs n. 151/01, relativa ai permessi riconosciuti in favore del padre per le cure del figlio anche ai casi in cui la madre sia casalinga, l’Inps ha fornito, con l’allegata circolare n. 112/09, le istruzioni per usufruire di detta possibilità.
In particolare, si legge nella nota, nel caso in cui la madre casalinga sia impossibilitata alle cure del neonato in quanto impegnata in altre attività (debitamente documentate), il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri nel limite di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
I termini per la fruizione dei suddetti permessi decorrono dal terzo mese successivo al giorno del parto, mentre, nel caso di parto plurimo, il padre lavoratore dipendente può fruire del doppio dei riposi giornalieri e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche nell’arco dei primi tre mesi dopo il parto.
Con riferimento alla disciplina transitoria, fermo restando che i riposi giornalieri possono essere fruiti entro il primo anno di vita del bambino, si ricorda che non sono recuperabili le ore di riposo precedentemente non godute. Nel caso in cui il padre avesse già fruito di ore di assenza a titolo di riposo giornaliero, il datore di lavoro potrà procedere alle relative operazioni di conguaglio delle retribuzioni eventualmente dovute a tale titolo. Se, invece, tali permessi fossero stati fruiti, sempre nei limiti temporali di cui sopra, ad altro titolo ( come ad esempio ferie o permessi orari) il padre lavoratore dipendente potrà chiedere la conversione del titolo giustificativo, al fine di ottenere il trattamento economico previdenziale previsto per i riposi giornalieri.
La nota conclude ricordando che al beneficiario dei riposi giornalieri spetta un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
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