SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell`Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale”” (DDL 1193/S ed abb.).
La Commissione Istruzione ha approvato, in sede deliberante, in prima lettura, con alcune modifiche il testo unificato dei provvedimenti in oggetto elaborato dalla Commissione stessa.
Il testo, prevede, in particolare la semplificazione e l`accelerazione delle procedure amministrative ed ha lo scopo di favorire ed incentivare, mediante un Piano triennale di intervento straordinario, la realizzazione di nuovi impianti sportivi e stadi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti in cui si sono disputati gli eventi sportivi, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell`intervento e della gestione economico-finanziaria, in modo che sia garantita, nell`interesse della collettività, la sicurezza degli impianti e degli stadi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all`interno e all`esterno dei medesimi, e sia migliorata, a livello internazionale, l`immagine dello sport in vista della candidatura dell`Italia per l`organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
Le opere di cui sopra sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Viene, altresì, fornita la definizione di impianto sportivo che deve essere di almeno 10.000 posti a sedere allo scoperto e di 7.500 posti a sedere al coperto, destinato allo svolgimento dell`evento da parte di società sportive ed associazioni professionistiche, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco e degli spazi circostanti all`interno del recinto di gioco, nonchè delle aree correlate, esterne al recinto di gioco, ma situate all`interno dell`impianto sportivo, come gli spalti e le aree interne strettamente connesse, gli spogliatoi, le zone di riscaldamento, e come le aree adibite ai servizi di informazione giornalistica e radiotelevisiva, e delle parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, fra le quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l`eventuale sede legale e operativa, il museo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio.
Altre definizioni attengo alla terminologia: – di complesso funzionale con cui si intende il complesso di opere comprendente lo stadio, anche unitamente ad altri impianti sportivi tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica, abbinati a una o più strutture, anche non contigue, funzionali alla fruibilità del complesso medesimo, destinate ad attività commerciali, ricettive, di svago, per il tempo libero, culturali e di servizio, nonchè eventuali insediamenti residenziali o direzionali tali da valorizzare ulteriormente il complesso, anche con riferimento agli interessi pubblici di riqualificazione urbana; – di società sportive costituite ai sensi dell`art. 10 della L. 91/81 e dell`art. 90 della L. 289/02; – di soggetto proponente la società sportiva ovvero una società di capitali dalla stessa controllata, fruitrice prevalente dello stadio, nonchè i soggetti privati o pubblici che, al fine di effettuare investimenti sullo stadio o sul complesso multifunzionale, stipulino un accordo con la medesima società sportiva per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo stadio ovvero per il conferimento del diritto d`uso, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno venti anni, e, comunque, proporzionata al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti effettuati e di Comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo stadio o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato lo stadio oggetto di ristrutturazione.
Altre norme prevedono che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d`intesa con i Ministeri dell`Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico, dell`Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonchè per i Beni e le attività eventuali, sentiti i rappresentanti dell`Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, procede alla pianificazione, sulla base delle istanze dei progetti di costruzione di nuovi stadi o di nuovi complessi multifunzionali, nonchè di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli stadi esistenti o per la trasformazione degli stadi stessi in complessi multifunzionali, e alla conseguente elaborazione del Piano triennale di intervento straordinario necessario per rendere gli stadi e complessi multifunzionali idonei alla realizzazione di scopi di sicurezza delle manifestazioni sportive nell`interesse della collettività, nonchè di scopi di interesse sociale, culturale, sportivo e ricreativo, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 9/2008, anche avvalendosi della Fondazione di cui all`articolo 23 del medesimo decreto legislativo.
Il Piano triennale di intervento straordinario è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio da lui delegato per la materia, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell`interno 18 marzo 1996, come modificato dal decreto del Ministro dell`interno 6 giugno 2005, nonchè delle disposizioni concernenti il programma di cui al DL 8/2007, convertito dalla L. 41/2007.
Il Piano prevede la concessione di contributi destinati all`abbattimento degli interessi sul conto capitale degli investimenti. A tale fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l`Istituto per il Credito Sportivo stipulano una convenzione per costituire un fondo speciale presso l`Istituto per il Credito Sportivo, nel quale confluiscono, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il contributo di cui al DL 159/2007, convertito dalla L. 222/2007, e gli eventuali ulteriori contributi provenienti anche dagli enti locali. La convenzione determina altresì i criteri e le modalità di gestione del fondo stesso.
I soggetti proponenti che intendono accedere ai contributi concessi devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, lo studio di fattibilità , comprensivo dei relativi oneri finanziari complessivi. Gli enti locali che, successivamente alla data del 30 ottobre 2008, abbiano già dato inizio alle attività di individuazione delle aree con la promozione dell`accordo di programma, devono presentare, entro il predetto termine di tre mesi, richiesta scritta contenente l`indicazione degli oneri finanziari complessivi.
Il Piano deve tenere conto, altresì, delle istanze presentate dai soggetti proponenti relativamente a lavori costruzione di nuovi stadi o di nuovi complessi multifunzionali, di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli stadi esistenti, nonchè di quelle riguardanti la realizzazione di complessi multifunzionali già in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Con regolamento, da emanarsi ai sensi L. 400/1988, sono individuati gli organi competenti e definite le procedure di predisposizione e di definizione del Piano triennale di intervento straordinario.
Viene poi prevista l`individuazione delle aree nelle quali realizzare un nuovo stadio ovvero un nuovo complesso multifunzionale che può avvenire, mediante la stipula di apposita intesa tra le parti:
– su iniziativa del soggetto proponente;
– su iniziativa del Comune, tenuto conto del suo specifico interesse alla realizzazione di uno stadio o di un complesso multifunzionale nell`ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio.
L`individuazione delle aree deve essere supportata da uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale degli impianti paesaggistici e delle esigenze di riqualificazione paesaggistica e del piano finanziario con l`indicazione delle eventuali risorse pubbliche e degli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione.
Dopo aver raggiunto l`intesa con il soggetto proponente sull`individuazione dell`area, il sindaco del Comune, entro sessanta giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità al comune, promuove, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l`effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, un accordo di programma ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs 267/2000, che deve necessariamente concludersi entro e non oltre sei mesi dalla presentazione dello studio di fattibilità. In deroga, peraltro, a quanto disposto del citato D.Lgs 267/2000, nel caso in cui l`accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici comunali, vigenti e/o adottati, l`adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dall`organo comunale entro trenta giorni. All`attuazione dell`accordo di programma si provvede anche mediante i programmi integrati di intervento di cui alla L. 179/1992. L`accordo di programma può prevedere modificazioni della disciplina stabilita da strumenti di pianificazione e da vincoli, impregiudicata comunque l`applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale. In deroga a ogni contraria previsione, alla conferenza convocata al fine di concordare l`accordo di programma di cui al presente comma, nonchè alla stipulazione di tale accordo, si applica, anche quanto agli effetti del dissenso espresso nella conferenza suddetta, la disciplina prevista dalla L. 241/1990.
Nel caso in cui l`area su cui verrà realizzato il nuovo stadio o complesso multifunzionale fosse di proprietà del comune, una volta attribuita l`idonea destinazione urbanistica, il comune può concedere, a titolo oneroso, l`area in questione, ovvero cedere, sempre a titolo oneroso, il diritto di superficie della stessa, al soggetto proponente, tramite assegnazione diretta, previa idonea garanzia da parte del soggetto proponente della effettiva realizzazione ed utilizzazione dello stadio o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. Il valore della cessione è individuato sulla base di apposita perizia di stima redatta dall`Agenzia del Territorio competente. Nella procedura di cessione trovano applicazione le previsioni del DL 112/2008, convertito dalla L. 133/2008.
Il soggetto pr oponente, che intende procedere alla realizzazione degli stadi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, ferme restando le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell`Interno 18 marzo 1996, e successive modificazioni, e al DL 8/2007, convertito dalla L. 41/2007, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità deve attenersi ai seguenti criteri:
– garantire l`equilibrio economico e finanziario della gestione dello stadio o, se inserito, del complesso multifunzionale;
– garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra le tribune e il campo di gioco;
– prevedere locali da adibire a palestra, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;
– garantire la massima sicurezza degli stadi, tenuto conto della normativa vigente.
Nel caso della realizzazione di complessi multifunzionali il progetto può prevedere locali e spazi da destinare ad attività residenziali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali.
Il soggetto proponente deve tenere conto, tra l`altro, dei seguenti criteri di sicurezza, fruibilità e redditività della gestione economico-finanziaria:
– diversificazione delle attività all`interno della struttura;
– previsione di box o palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;
– massima adattabilità alle riprese televisive;
– previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa da cui siano visibili le immagini di tutte le telecamere, situata in un locale all`interno dello stadio.
Altre norme dispongono la cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di stadi esistenti o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali.
Le opere di ristrutturazione degli stadi e di trasformazione in complessi multifunzionali, purchè conformi alle destinazioni d`uso previste ed iniziate entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, possono essere realizzate in base a denuncia di inizio attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR 380/2001.
Nel caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici e per i quali non si possa procedere con la deroga prevista dal citato DPR 380/2001, e successive modificazioni, ovvero in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l`ampliamento dell`area su cui gli stadi e le strutture ad essi funzionali o pertinenziali attualmente insistono, si procede ai sensi della legge.
Vengono dettate, infine, misure per favorire l`attività di costruzione di nuovi stadi o complessi multifunzionali ovvero le ristrutturazioni di stadi esistenti per cui i soggetti proponenti che procedono ad interventi di costruzione di nuovi stadi o nuovi complessi multifunzionali, ovvero di ristrutturazione e trasformazione di stadi già esistenti nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge possono accedere alle agevolazioni erogate dall`Istituto per il Credito Sportivo ai sensi della disciplina vigente, ivi compresi i fondi assegnati al medesimo Istituto ai sensi DL 159/2007, convertito, dalla L. 222/2007, nonchè a contributi erogati dalle regioni, dalle aree metropolitane e dai comuni, nel cui territorio sono ubicati gli stadi, ai fini della loro ristrutturazione e messa in sicurezza.
Al fine dell`attribuzione dei contributi, fra i progetti di costruzione di complessi multifunzionali o di ristrutturazione e di trasformazione di stadi già esistenti sono preferiti di massima i progetti che prevedano la realizzazione di complessi multifunzionali destinati ad essere utilizzati durante l`intero anno e per eventi anche sociali e culturali che abbiano capacità di generare processi di riqualificazione urbana e ambientale, che creino nuova occupazione nel territorio e che prevedano l`uso di tecniche innovative di costruzione e la realizzazione di impianti di produzione di energie alternative, con particolare riguardo ai sistemi fotovoltaici idonei a generare energia elettrica a favore del territorio su cui è ubicato lo stadio.
Il provvedimento passa ora all`esame della Camera dei Deputati.