Il Ministero del Lavoro è tornato sull’argomento relativo alla concessione dei riposi del padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice non dipendente.
Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 19605 del 16 novembre scorso, è tornato sull’argomento relativo alla concessione dei riposi del padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice non dipendente, ai sensi dell’art. 40, lett c), del D.Lgs. n. 151/01.
Al riguardo, si ricorda che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4293/2008, ha esteso l’applicabilità della norma di cui sopra anche ai casi in cui la madre sia casalinga.
Su tale pronuncia, successivamente, l’Inps ha fornito, con la circolare n. 112/09, le istruzioni per usufruire di detta possibilità, prevedendo, in particolare, nel solo caso in cui la madre sia casalinga, che questa debba presentare apposita documentazione comprovante l’impossibilità alle cure del neonato per impegni in altre attività.
Il Ministero del lavoro, con la nota in oggetto, ha espresso la propria contrarietà rispetto all’indicazione fornita dall’Inps, poiché non esiste alcuna previsione normativa che giustifichi tale richiesta da parte dell’Istituto previdenziale.
Sul presupposto che nessuna norma di legge prevede di documentare le ragioni che impediscono alla madre lavoratrice non dipendente di occuparsi del bambino, il dicastero ha concluso ricordando che una interpretazione diversa rispetto a quanto previsto dall’art. 40, lett. c) del D. Lgs. 151/01 potrebbe facilmente produrre questioni di legittimità costituzionale, per disparità di trattamento tra lavoratrici dipendenti o autonome e lavoratrici non dipendenti.
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