Una nota ministeriale sui contratti di solidarieta'
A seguito di un apposito quesito formulato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, in merito all’ambito di applicazione dei contratti di solidarietà, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione del Ministero del Lavoro, con la nota 22114/09, di cui si allega copia, ha espresso le seguenti considerazioni.
L’art. 7 ter, co. 9, lett. d) della L. n. 33/09, che ha integrato l’originale art. 5, co. 5 della L. n. 236/93, riconosce alle imprese che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale e che, al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano contratti di solidarietà, un contributo pari alla metà del monte ore retributivo dovuto a seguito della riduzione di orario.
Tale previsione, che consente di stipulare i contratti di solidarietà non solo per evitare o ridurre le eccedenze di personale durante una procedura di mobilità ex art. 24 della L. n. 223/91, ma anche per evitare i licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, estende la platea dei possibili fruitori dei contratti di solidarietà difensivi.
Con tale nuova disposizione, infatti, tra i destinatari dell’art. 5, co. 5 della L. n. 236/93 rientrano anche le imprese con meno di 15 dipendenti, fino ad oggi escluse in quanto non rientranti nella procedura di cui all’art. 24 della L. n. 223/91.
La nota ministeriale conclude ricordando che le imprese sotto i 15 dipendenti che volessero attuare un contratto di solidarietà dovranno allegare all’istanza un accordo sindacale stipulato con le associazioni maggiormente rappresentative nel quale dovrà essere riportato, esplicitamente, che il ricorso alla solidarietà è stato necessario al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali.
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