L`Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, in disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)“ (
DDL 1790/S, Relatore il Sen. Maurizio Saia del Gruppo parlamentare PdL), con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra le novità in particolare, è stata introdotta una norma con cui, ai fini dello svolgimento dell`attività negoziale diretta all`acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell`Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all`attività operativa delle Forze armate, compresa l`Arma dei Carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, nonchè dell`articolo 7 della L. 808/85, nonchè delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione, viene costituita la società per azioni denominata “Difesa Servizi Spa””, con sede in Roma. Il capitale sociale è stabilito in un milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della Difesa che esercita i diritti dell`azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della Difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi. La Società è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell`economia e delle finanze ed ha ad oggetto la prestazione di servizi e l`espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-Amministrativo in favore dell`Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest`ultima. L`oggetto sociale, riguardante l`attività negoziale e diretta all`acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l`espletamento per le Forze armate, compresa l`Arma dei Carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell`articolo 33 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le Amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.
In corso d`esame la norma è stata, altresì, integrata con disposizioni riguardanti il diritto delle forze armate all`uso esclusivo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo e la possibilità di consentirne l`uso anche temporaneo, in via convenzionale ai sensi dell`art.26 del D.Lgs 163/06 (Codice dei contratti pubblici), nel rispetto delle finalità istituzionali e dell`immagine delle Forze armate stesse.
è stato, altresì, previsto, al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree al più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonchè per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell`occupazione, nell`ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui alla L. 266/97, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle Province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione e guadagni. Con decreto del Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento verranno stabilite le modalità attuative.
Inoltre, per i Comuni colpiti dal sisma in Abruzzo, di cui all`articolo 1 del decreto legge 39/09, convertito dalla L. 77/09, viene prevista l`esclusione dal saldo del patto di stabilità interno per l`anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, dei pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonchè per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell`aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all`articolo 14, del predetto decreto n. 39.
Con altra disposizione si prevede l`istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù, di un Fondo per agevolare l`accesso al credito per l`acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Viene, altresì, riservata, per il 2010, una quota di 50 milioni di euro al Fondo per la tutela dell`ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio previsto dall`art.13 del DL112/2008, convertito dalla L.133/2008.
Viene, inoltre, modificata la norma sul Fondo di sostegno per l`occupazione e l`imprenditoria giovanile di cui all`art.1, comma 72, della L.247/2008 (finanziaria 2009). Al riguardo, viene disposto che al fine di consentire ai soggetti di età inferiore ai 35 anni di sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa dagli stessi svolta, ovvero sviluppare attività innovative e imprenditoriali è istituito il Fondo medesimo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù.
Per far fronte ad interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eventi meteorici eccezionali del 6 giugno 2009, viene integrato di 10 milioni di euro per il 2010 il Fondo della protezione civile di cui all`art.6 del DL142/91, convertito dalla L.195/91.
Viene altresì previsto che l`Agenzia nazionale per l`attrazione degli investimenti e lo sviluppo d`impresa Spa di cui alla L.244/2007 (finanziaria 2008) è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi, nell`ambito degli incentivi all`imprenditorialità, entro il 31 dicembre 2008 (anzichè 2004), nei limiti delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari per il 2010 ad 1 milione di euro.
Per il contenimento delle spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi materiali e strutture viene esteso al Corpo della Guardia di finanza la facoltà di cui all`art.1, comma 568, della L.266/2005 (finanziaria 2006), di stipulare convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici o privati. La disciplina delle condizioni e modalità per la stipula degli atti e dell`esecuzione delle prestazioni viene demandata ad un decreto del Ministro dell`economia e delle Finanze.
Con altra norma vengono modificate le disposizioni sul sequestro di beni ad associazioni criminali di tipo mafioso di cui all`art.2 – undecies della L.575/65 (sulle disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere).
Al riguardo si prevede, in particolare, che i beni di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse contemplate dalla norma entro i termini previsti dalla legge 575 medesima, sono destinati alla vendita. Alla vendita provvede il dirigente del competente ufficio del territorio dell`Agenzia del demanio, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, che può affidarla all`amministratore dei beni nominato dal tribunale che dispone il sequestro.
Il dirigente del competente ufficio dell`agenzia del demanio richiede al prefetto della Provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l`ordine e la sicurezza pubblica e ogni informazione utile affinchè i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti cui furono confiscati, ovvero da soggetti riconducibili alla criminalità organizzata.
Le somme ricavate dalla vendita vengono riassegnate nella misura del 50% al Ministero dell`Interno per la tutela della sicurezza pubblica e per il restante 50% al Ministero della Giustizia per assicurare il funzionamento e potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.
Altra disposizione riguarda la modifica dell`art.1, comma 556, della L.266/2005 (finanziaria 2006) sull`istituzione del Fondo nazionale delle comunità giovanili. Al riguardo viene disposto che al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù, l`Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso lo stesso Dipartimento è, altresì, istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili,. per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili, con una dotazione finanziaria, per l`anno 2010, di 3 milioni di euro.
Restano confermate, infine, le disposizioni già previste dal testo del Governo riguardanti la modifica dell`articolo 1, commi 17 e 18, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008). Nello specifico, viene disposta la proroga al 31 dicembre 2012 della detrazione ai fini IRPEF per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per interventi di recupero del patrimonio edilizio già prevista per gli anni 2010 e 2011 dal suddetto articolo 1, comma 17, lett a) della suddetta legge.
La stessa proroga della detrazione d`imposta spetta, altresì, nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, semprechè gli interventi siano eseguiti entro il 31 dicembre 2012 e che l`alienazione o l`assegnazione avvenga entro il 30 giugno 2012 (termini già fissati rispettivamente al 31 dicembre 2012 e al 30 giugno 2012 dall`art. 1, comma 17, lett. b) della legge finanziaria 2008), come modificato dalla L. 203/08 (finanziaria 2009).
Viene, inoltre, prorogata al 2012 e anni successivi (messa a regime) l` IVA agevolata, con aliquota al 10%, in materia di recupero del patrimonio edilizio, anch`essa prevista dall` art. 1, comma 18 della medesima L. 244/07 per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.
Il disegno di legge passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
Si veda precedente del 16 ottobre 2009.