Il contratto di apprendistato deve considerarsi a tutti gli effetti un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal quale il datore di lavoro può recedere per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell’addestramento.
Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota n. 79 del 12 novembre scorso, in risposta ad un interpello formulato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma, ha precisato che il contrattato di apprendistato deve considerarsi a tutti gli effetti un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal quale il datore di lavoro può recedere per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell’addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso ante tempus previsti per il contratto a tempo determinato.
Il Ministero rammenta infatti che è lo stesso D.Lgs. n. 368/2001 in materia di contratto a tempo determinato che esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione i contratti di apprendistato, tipologie contrattuali che trovano la loro peculiarità nella coincidenza della causa ad essi sottesa tra il sinallagma prestazione lavorativa/retribuzione e la funzione formativa, peculiare di tale rapporto.
A sostegno di tale tesi che considera, pertanto, il contratto di apprendistato quale un ordinario contratto a tempo indeterminato, il dicastero ha ricordato anche la pronuncia della Corte Costituzionale che ha ritenuto illegittimo costituzionalmente l’art. 10 della L. n. 604/1966 nella parte in cui esclude l’applicabilità agli apprendisti della disciplina propria dei licenziamenti individuali.
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