L’Inps ha confermato che per il calcolo dei limiti temporali, si deve tener conto delle singole giornate di sospensione del lavoro e non di un’intera settimana, fermo restando che una settimana si può considerare usufruita solo se la sospensione del lavoro ha interessato sei giorni di lavoro, o cinque in caso di settinmana corta.
Con l’allegata circolare n. 116/09, l’Inps ha accolto la richiesta formulata dall’Ance di estendere al settore dell’edilizia le disposizioni di cui all’art. 6 della L. n. 164/75 relative alle modalità di computo delle settimane integrabili ai fini del riconoscimento della Cassa Integrazioni salariale ordinaria.
In particolare, l’Istituto ha confermato che per il calcolo dei limiti temporali di cui alla L. n. 427/75, si deve tener conto delle singole giornate di sospensione del lavoro e non di un’intera settimana, fermo restando che una settimana si può considerare usufruita solo se la sospensione del lavoro ha interessato sei giorni di lavoro, o cinque in caso di settimana corta.
Tale disposizione, pur risultando più favorevole, limita la propria applicazione ai soli casi di riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a riduzione di commesse o di ordini da parte di Enti Appaltanti o Committenti con conseguente generalizzata crisi aziendale e contrazione del ciclo produttivo.
Nel tavolo tecnico istituito dal Ministero del lavoro a seguito degli Stati Generali, erano stati dati affidamenti alle parti sociali ivi presenti sulla estensione di tale più favorevole calcolo anche alla ipotesi di cassa integrazione salariale per eventi meteorologici.
Si fa riserva di ulteriori chiarimenti in merito.
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