L’Inps ha confermato, a seguito di precisa richiesta di chiarimenti avanzata dalle organizzazioni sindacali e dalla associazioni datoriali, che la collocazione del lavoratore in Cig in deroga, dopo un periodo di Cigs, non interrompe la continuità cronologica della sospensione dal lavoro prima del licenziamento del lavoratore.
Con il messaggio n. 23953/09, di cui si allega copia, l’Inps ha confermato, a seguito di precisa richiesta di chiarimenti avanzata dalle organizzazioni sindacali e dalla associazioni datoriali, che la collocazione del lavoratore in Cig in deroga, dopo un periodo di Cigs, non interrompe la continuità cronologica della sospensione dal lavoro prima del licenziamento del lavoratore.
Su tale presupposto, l’Istituto ha chiarito, altresì, che la condizione di sospensione per intervento della Cig in deroga non prevede il rimborso delle relative quote di TFR per tale periodo, in quanto mancano precise norme di legge che lo prevedano.
Per questo motivo, il rimborso delle quote di TFR maturate può essere riconosciuto solo ed esclusivamente per il periodo di Cigs anche se il licenziamento avvenga dopo un ulteriore periodo di Cig in deroga, fruito senza soluzione di continuità con la Cigs stessa.
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