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DL 135/2009 su “Disposizioni urgenti per l`attuazione di obblighi comunitari e per l`esecuzione di sentenze della Corte di giustizia della Ce"" (DDL 2897/C).

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Sintesi parlamentare n. 45/2009 della settimana dal 16 novembre al 20 novembre 2009

16 Novembre 2009
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Decreto legge n. 135 del 25 settembre 2009 recante “Disposizioni urgenti per l`attuazione di obblighi comunitari e per l`esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”” (DDL 2897/C).
L`Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in seconda lettura, con la votazione di fiducia il provvedimento in oggetto, nel testo trasmesso dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 42/2009, 43/2009 e 44/2009.
Nel testo, in particolare, viene rivista la disciplina contenuta nell`art.34, comma 2, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici di servizi, appalti e forniture). L`art. 34 riproduce il contenuto dell`articolo 10, comma 1-bis della legge 109/94 che la Corte di giustizia CE ha dichiarato illegittimo laddove vieta in assoluto la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese che sono tra loro in una situazione di collegamento.
Al riguardo, la Corte ha evidenziato che non si può impedire, a priori, una disciplina nazionale delle cause di esclusione dalle gare di appalto più severa di quella comunitaria, la quale prevede le cause di esclusione come facoltative. Pertanto, non è senz`altro illegittima la disciplina italiana, che prevede cause di esclusione obbligatorie, tuttavia la maggiore severità della disciplina nazionale, da un lato deve trovare giustificazione nell`esigenza di unamigliore tutela della concorrenza, della trasparenza e della par condicio, dall`altro incontra un limite nel principio di proporzionalità. Applicando tali coordinate alla disciplina nazionale in tema di controllo di imprese e gare di appalto, la C. giust. CE ha rilevato che la legislazione italiana prevede una esclusione “automatica””, in quanto il solo fatto che vi sia una situazione di controllo preclude la partecipazione alla medesima gara e obbliga la stazione appaltante a dichiarare l`esclusione: tale automatismo, secondo la Corte, implica una presunzione assoluta di reciproca influenza nella formulazione delle offerte in gara ed ostacola la libera concorrenza nel mercato comunitario contrastando con il principio di proporzionalità.
Ad avviso della Corte la disciplina è illegittima perchè non lascia a tali imprese la possibilità di dimostrare che, nel loro caso, non sussistono reali rischi di insorgenza di pratiche atte a minacciare la trasparenza e a falsare la concorrenza tra gli offerenti.
Poichè la situazione di controllo che influisce sulle offerte costituisce una causa di esclusione la stessa viene inserita nell`art.38 del D.Lgs 163 ed espunta dall`art.34, comma 2, che risulta abrogato.
Viene, pertanto, previsto che la situazione di controllo formale o sostanziale è causa di esclusione se la stazione appaltante accerti che il rapporto di controllo abbia influenzato la formulazione delle offerte e sia pertanto idoneo a determinare una turbativa della gara.
Deve, invece, ritenersi consentita la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese in situazione di controllo, laddove il rapporto di controllo sia ininfluente in ordine alla formulazione delle offerte e non determini turbativa della gara.
In ordine al profilo probatorio, i bandi e gli inviti potranno esigere dai concorrenti di dichiarare, alternativamente:
– di non essere in nessuna situazione di controllo formale con altri concorrenti alla medesima gara;
– di dichiarare la situazione di controllo formale con altri concorrenti alla medesima gara, indicando tutti gli elementi, alla luce del concreto assetto dei rapporti societari, atti a dimostrare che il rapporto di controllo è ininfluente al fine della formulazione dell`offerta.
Spetterà alla stazione appaltante valutare gli elementi forniti e verificare se il rapporto di controllo ha o meno influito sulla formulazione delle offerte.
La verifica e l`eventuale esclusione sono disposte dopo l`apertura delle buste contenenti l`offerta economica.
Mentre i requisiti di carattere generale vengono verificati dopo l`aggiudicazione definitiva (v. art. 11, co. 8, suddetto codice), si deve anticipare la verifica della situazione di controllo al momento dell`apertura delle buste contenenti le offerte, per scongiurare che le offerte imputabili al medesimo centro decisionale turbino la gara.
Viene, inoltre, modificato l`articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 di coordinamento del testo normativo in conseguenza delle modifiche introdotte dalle disposizioni dell`articolo in esame.
Le disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui alla data di entrata in vigore del decreto non sono stati ancora inviati gli inviti.
Con altra disposizione si interviene sulla disciplina contenuta nell`art.23-bis del DL 112/08, convertito dalla legge 133/08, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di adeguarla agli obblighi comunitari.
Nello specifico viene previsto che la nuova disciplina non si applica, oltre che alla distribuzione del gas, alle concessioni di distribuzione di energia elettrica ed ai servizi di trasporto di interesse regionale regolati da una specifica normativa di settore (D.Lgs. 422/97). Con una norma introdotta in corso di esame, è stabilito che tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico di cui all`art. 23-bis sopra citato, devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal D.lgs 152/2006, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio.
La novella normativa stabilisce che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:
– a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
– a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l`attribuzione di specifici (come precisato in corso di esame) compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui sopra, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l`affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall`ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall`ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “in house””e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell`attività svolta dalla stessa con l`ente o gli enti pubblici che la controllano.
In questi casi l`ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un`analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all`Autorità garante della concorrenza e del mercato per l`espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole””.
L`Autorità garante della concorrenza e del mercato individua, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell`espressione del parere.
Viene, altresì, dettato un regime transitorio per gli affidamenti non conformi al dettato normativo sopra delineato. In particolare:
– le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta “in house”” cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell`ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. In corso di esame è stato precisato che esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità previste per le società a partecipazione mista pubblica e privata;
– le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi sopra stabiliti, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l`attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell`ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
– le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi sopra definiti (economicità, chiarezza, trasparenza, ecc.), le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l`attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
– gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell`articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 31 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; se questa condizione non si verifica, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell`ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015 (quote e termini modificati in corso d`esame);
– le gestioni affidate che non rientrano nei casi sopra considerati cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell`ente affidante.
Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell`Unione europea, che, in Italia o all`estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero direttamente a società miste pubblico – private, nonchè i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall`attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, nè svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, nè direttamente, nè tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, nè partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti (periodo modificato in corso di esame).
Tra le altre disposizioni contenute nel testo si segnalano quelle relative a:
– misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell`ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell`ambiente e alla riduzione delle emissioni;
– modifiche al DPR 633/1972 in materia di IVA per i soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia (art.11 – Procedura d`infrazione n.2003/4648 – sentenza CGCE 16 luglio 2009, resa nella causa C-244/08);
– modifiche all`art. 37 del D.Lgs. 188/03 sull`attuazione della Direttiva 2001/12/CE, della Direttiva 2001/13/CE e della Direttiva 2001/14/CE in materia finanziaria. (Procedura d`infrazione 2008/2097);
– eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ (Società di investimento immobiliare quotate) (Procedura d`infrazione n.2008/4524);
– recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico – decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n.2003/193/CE.
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DL 131/2009 recante ``Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L`Aquila"" (DDL 1773-B/S) - DDL su ``Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue"" (DDL 1755/S) - DDL su ``Delega al Governo in materia di lavori usuranti” (DDL 1167/S) - DDL di riforma dell`accesso alla professione forense (DDL 601/S)

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Sintesi parlamentare n. 45/2009 della settimana dal 16 novembre al 20 novembre 2009

16 Novembre 2009
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Decreto legge n. 131 del 18 settembre 2009 recante “Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L`Aquila”” e anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010“ (DDL 1773-B/S).
L`Aula ha approvato, in terza lettura, il provvedimento in oggetto nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 41/2009, 42/2009 e 43/2009.
Il testo prevede il rinvio, nella provincia di L`Aquila, delle elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nell`autunno 2009, al turno annuale ordinario di elezioni amministrative del 2010, con conseguente proroga del mandato degli organi citati fino allo svolgimento delle elezioni.
Con apposita norma introdotta in corso d`esame è stato stabilito, tra l`altro, lo svolgimento delle elezioni dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli comunali, limitatamente al turno annuale 2010, tra il 15 marzo e il 15 giugno.
In relazione a tali modifiche, è stato sostituito il titolo del provvedimento con il seguente: “Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L`Aquila e anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010“.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue”” (DDL 1755/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto nel testo licenziato dalla Commissione Territorio e Ambiente.
Il testo che si compone di un unico articolo modifica il comma 5 dell`art. 137 del D.lgs 152/2006 (Codice ambientale) in materia di sanzioni in caso di violazione delle norme che regolano lo scarico delle acque reflue industriali.
La modifica contenuta nel disegno di legge in oggetto circoscrive l`ambito di applicazione della sanzione penale alle ipotesi di violazione più gravi in cui, oltre a superare i valori limite previsti, lo si faccia in relazione a specifiche sostanze indicate nella tabella 5 dell`allegato 5 della parte terza del citato decreto legislativo relativa ai limiti di emissione degli scarichi industriali.
In particolare, l`art. 137 in questione punisce con l`arresto fino a due anni e con l`ammenda da tremila euro a trentamila euro chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 sopra citata, nell`effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 (per lo scarico in acque superficiali e in rete fognaria) o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell`allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dalle Autorità di gestione del servizio idrico integrato.
Il disegno di legge passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonchè misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”” (DDL 1167/S).
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro hanno approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articoli 3, 6, 7, 10, 15, 16, 20, 26 e 27
Sono stati abrogati gli articoli del testo concernenti:
– modifiche all`allegato A annesso al DL 112/2008, convertito dalla L.133/2008, recante un elenco di leggi di cui si dispone l`abrogazione (Art.3);
– proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori. Ammortizzatori sociali (Art.27);
– spese di giustizia nel processo del lavoro (Art.26).
Sono state abrogate, altresì, le disposizioni in materia di lavoro nel settore delle Pubbliche Amministrazioni riguardanti, in particolare, la territorializzazione delle procedure concorsuali; la stabilizzazione dei contratti; il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali; le collaborazioni autonome, le assenze per malattia (Articoli 6, 7, 10, 15, 16 e 20).
Emendamenti del Relatore ed a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
In relazione alla delega al Governo per la revisione della disciplina dei lavori usuranti viene specificato che i princìpi e criteri direttivi di cui all`art.1, comma 3, della L.247/2007 (finanziaria 2008), nel cui rispetto il Governo è delegato ad adottare la revisione della disciplina suddetta, sono integrati da una clausola di salvaguardia idonea a garantire un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici qualora, nell`ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio, emergano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
In materia di riscatto dei periodi di congedo di maternità o parentale fuori dal rapporto di lavoro si prevede che le disposizioni sul trattamento previdenziale dei periodi di congedo di maternità nonchè di congedo parentale (artt.25 e 35 del D.Lgs 151/2001) si applicano esclusivamente ai soggetti che presentano la domanda di accesso ai relativi benefici in costanza di rapporto di lavoro. Vengono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della legge.
Emendamento del Relatore
Articolo 24
Vengono modificate le norme in materia di processo del lavoro.
Viene previsto, tra l`altro, che il tentativo di conciliazione da espletarsi previamente al ricorso giurisdizionale contro la certificazione del contratto di lavoro, presso la commissione che ha adottato l`atto di certificazione, previsto dall`art.80 (sui rimedi esperibili nei confronti della certificazione), comma 4, del D.Lgs 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30) è obbligatorio.
Sul processo verbale di conciliazione (modifica dell`art.411 c.p.c.) viene disposto il giudice tiene conto in sede di giudizio delle risultanze della proposta formulata dalla commissione di conciliazione (che interviene quando manca l`accordo tra le parti), e non accettata senza adeguata motivazione.
Viene, altresì, previsto che in relazione alle controversie in materia di lavoro di cui all`articolo 409 c.p.c., le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all`articolo 808 c.p.c. che rinviano alle modalità di espletamento dell`arbitrato ( art. 412 c.p.c., come modificato dalle disposizioni del testo e art. 412-quater c.p.c), solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clau sola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata dagli organi di certificazione (enti bilaterali, direzioni provinciali del lavoro e province, università pubbliche e private e fondazioni universitarie), individuati dall`articolo 76, comma 1, lettere a, b e c del D.Lgs 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro). Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. In assenza dei predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi 18 mesi dall`entrata in vigore della legge, le disposizioni suddette sono pienamente operative.
Viene modificato anche l`articolo 420 c.p.c., sull`udienza di discussione della causa, con la previsione che il giudice nell`udienza il giudice oltre ad interrogare le parti presenti e tentare la conciliazione della lite, formula alle stesse una proposta transattiva. Inoltre, la mancata comparizione delle parti o il rifiuto della proposta transattiva suddetta senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.
Emendamenti del Relatore ed a firma di parlamentari
Articolo 25
Vengono integrate le norme sull`impugnazione del licenziamento (di modifica dell`art.6, L.604/66), prevedendo la loro applicazione anche ai contratti di lavoro a tempo determinato.
In particolare, le norme suddette si applicano anche a:
– i contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli art. 1, 2 e 4 del D.Lgs n. 368/2001, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
– i contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs suddetto e già conclusi alla data di entrata in vigore della legge, con decorrenza dalla medesima data.
Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un`indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell`ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell`art. 8 della L.604/66.
In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l`assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell`ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell`indennità è ridotto alla metà.
Viene, altresì, precisato che le disposizioni trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una norma di modifica dell`art.13 (diffida del datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili), del D.Lgs 124/2004, sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro.
Viene previsto, in particolare, che il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all`ispezione, con l`obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:
– l`identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
– la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
– le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all`ispezione;
– ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell`istruttoria finalizzata all`accertamento degli illeciti.
In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, viene diffidato il trasgressore e l`eventuale obbligato in solido, ai sensi dell`art. 6 della L.689/81 (modifiche al sistema penale), alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento e notificazione.
In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l`eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all`importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine suddetto. Il pagamento dell`importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell`effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
L`adozione della diffida interrompe i termini di cui all`art.14 (contestazione e notificazione) della L.689/81 e del ricorso al Comitato regionale per i rapporti regionali di cui all`art. 17 del D.Lgs 124/2004, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti.
Nel caso da parte del trasgressore o dell`obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell`avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale suddetto produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.
Viene prevista, infine, l`estensione agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate, nonchè agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che l`omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all`art.2, comma 26, della L.335/95, configura l`ipotesi di omesso versamento di cui ai commi 1 bis 1ter e 1 quater dell`art.2, del D.L. 463/83, convertito dalla L.638/83, in cui si prevede, tra l`altro, la reclusione fino a tre anni e multa per il datore di lavoro a meno che lo stesso non provveda al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell`avvenuto accertamento della violazione.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all`importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l`evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
In materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia, viene introdotta una norma di modifica del D.Lgs 564/96 con cui si prevede che limite dei ventidue mesi non si applica, a partire dall`insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell`art. 8 della L. 222/84, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Vengono previste numerose modifiche al D.Lgs 276/2003, sull`attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 30/2003.
In particolare, vengono modificati gli articoli 4 e 5 sulle agenzie per il lavoro e l`articolo 6 sui regimi particolari di autorizzazione a svolgere attività di intermediazione, previsti tra l`altro, per le Università, i Comuni, le Associazioni datoriali sindacali comparativamente più rappresentative. A quest`ultimo riguardo, si dispone, tra l`altro, che le associazioni suddette possono svolgere attività di intermediazione anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi da queste ultime controllate. Sono, altresì, autorizzati a svolgere l`attività anche gli enti bilaterali ed i gestori di siti internet a condizione che la svolgano senza finalità di lucro.
I soggetti suddetti sono autorizzati allo svolgimento dell`intermediazione previa comunicazione al Ministero del Lavoro dell`avvio dell`attività ed autocertificazione del possesso dei requisiti. Gli stessi vengono inoltre inseriti in una apposita sezione dell`albo delle agenzie del lavoro.
Modificato anche l`articolo 8 sull`ambito di diffusione dei dati relativi all`incontro domanda-offerta di lavoro. Al riguardo si dispone che fermi restando gli obblighi di comunicare all`Inps e ai servizi per l`impiego territorialmente competenti i casi in cui i lavoratori abbiano rifiutato una offerta formativa, di lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro, nonchè le disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs196/2003, le agenzie per il lavoro e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati assicurano ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati, e garantiscono l`ambito di diffusione dei dati medesimi indicato dai lavoratori stessi.
Viene, altresì, modificato l`articolo 12 sul versamento ad un apposito fondo bilaterale da parte dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro di un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l`attività di somministrazione.
Viene, inoltre, modificato l`articolo 13 sulle misure di incentivazione del raccordo pubblico privato, con cui si disciplinano le attività consentite alle agenzie si somministrazione del lavoro al fine di garantire l`inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati. Al riguardo viene precisato che le agenzie suddette sono autorizzate ad operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie con i Comuni Province, Regioni, ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del Lavoro.
Viene, altresì, integrato l`articolo 53, sugli incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali riguardanti l`apprendistato ed il contratto d`inserimento.
Al riguardo, si prevede che i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell`apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all`anzianità di servizio.
Viene, infine, introdotto l`art.70 bis, sulle modalità di utilizzo della carta acquisti nell`ambito delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio.
Emendamenti del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene disposto che le collaborazioni coordinate e continuative stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore dell`art.61 (sulla definizione e campo di applicazione del lavoro a progetto e lavoro occasionale) del D.Lgs 276/2003, mantengono efficacia fino alla scadenza originariamente prevista od eventualmente prorogata dalle parti con accordi successivi alla data del 24 ottobre 2003.
Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell`art. 1, commi 1202 e seguenti, della L.296/2006 (finanziaria 2007), è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un`indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri relativi al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell`impresa, all`anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti indicati nell`art.8 della L. 604/66 (sui licenziamenti individuali).
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una norma di interpretazione autentica delle disposizioni concernenti gli eventi alluvionali del 1994 in Piemonte (di cui all`art.4, comma 90, L.350/2003 (e all`art.3 quater, comma 1, del D.L.300/2006, convertito dalla L.17/2006), secondo la quale i benefici previsti nelle norme richiamate (in materia di versamenti di somme dovute a vario titolo) si applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonchè ai connessi adempimenti.
Emendamento del Relatore
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 41/2008 e 45/2008
Il testo prevede, in particolare, la delega al Governo ad adottare, entro tre mesi, anzichè sei come originariamente previsto, dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, per la revisione della disciplina dei lavori usuranti, al fine di regolare la concessione, ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l`accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008, del diritto, su domanda, al pensionamento anticipato, con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Altra delega conferita al Governo concerne l`adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Tra i criteri direttivi ai quali si deve attenere la delega è prevista la semplificazione e lo snellimento dell`organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell`attività amministrativa e all`organizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, il riordino delle competenze dell`Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell`Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa, nonchè il riordino del sistema degli enti e delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevedendo l`unificazione delle attuali attività, sottoposte ad un unico coordinamento (norma modificata in corso d`esame).
Vengono dettate misure contro il lavoro sommerso con la modifica dell`art.3 del DL 12/02, convertito dalla L. 73/02 sulle “Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all`estero e di lavoro irregolare””. In particolare viene previsto che, ferma restando l`applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l`impiego dei lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato (con la sola esclusione del datore di lavoro domestico) si applica, altresì, la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L`importo della sanzione è fissato da 1.000 euro a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L`importo delle sanzioni civili connesse all`evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare è aumentato del 50%.
Le sanzioni non trovano applicazione qualora dall`effettuazione degli adempimenti di carattere contributivo si evidenzi, comunque, la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.
All`irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Le relative controversie sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell`art.23 della L.689/81 (norma modificata in corso d`esame).
Vengono, inoltre, apportate modifiche all`art. 41 del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, relativo alla disciplina in materia di orario di lavoro.
In particolare, viene sostituito il comma 3, dell`art. 18-bis, del D.Lgs. 66/03, sulle sanzioni e viene previsto che la violazione delle disposizioni di cui all`art. 4, comma 2, sulla durata massima dell`orario di lavoro e all`art. 9, comma 1, sui riposi settimanali, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all`art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all`art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 1000 a 5000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. La violazione dell`art. 10, comma 1, sulle ferie annuali, è punita con la sanzion e pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni la sanzione amministrativa va da 400 a 1500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Viene, altresì, sostituito il comma 4, dell`art. 18-bis, del D.Lgs. 66/03 e viene previsto che la violazione delle disposizioni previste dall`art. 7, comma 1, sul riposo giornaliero, è punita con la sanzione amministrativa da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 300 a 1000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 900 a 1500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Con altra norma viene delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati. Tra i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell`esercizio della delega viene prevista la ridefinizione dei presupposti oggettivi e dei requisiti soggettivi nonchè la razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui sopra, al fine di garantire l`applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina (criterio modificato in corso d`esame) e la razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone gravemente handicappate, ai sensi della L. 104/92, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
Altre modifiche attengono la disciplina sui permessi per portatori di handicap, di cui all`art.33 della legge 104/92.
A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessanta anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l`assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Ferma restando la verifica dei presupposti per l`accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore decade dai diritti previsti dalla norma, qualora il datore di lavoro o l`INPS (come modificato in corso d`esame). accerti l`insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
Modificata, altresì, la norma di cui all`art.42 del D.Lgs. 151/01 per cui il diritto di fruire dei predetti permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l`assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno.
Riguardo alle assenze per malattia nel settore pubblico e privato, viene previsto che al fine di assicurare un quadro completo, nonchè un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all`articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (norma modificata in corso d`esame).
Con apposite norme di modifica degli articoli 410 (tentativo obbligatorio di conciliazione) e 411 (processo verbale di conciliazione) del Codice di procedura civile viene rivista la disciplina del tentativo di conciliazione in materia di lavoro. Al riguardo, viene previsto che chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall`art. 409 del Codice, sulle controversie individuali di lavoro, può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all`art. 413 del Codice stesso (norma modificata in corso d`esame).
Viene precisato che se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all`art. 410 suddetto. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l`autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.
Vengono, inoltre, dettate disposizioni sulla risoluzione arbitrale della controversia e sulle altre modalità di conciliazione e arbitrato, di modifica degli articoli 412 (verbale di mancata conciliazione ) e 412 quater (Impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale) c.p.c.
Sulla risoluzione arbitrale viene disposto, in particolare, che in qualunque fase del tentativo di conciliazione o al suo temine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. Nel conferire il suddetto mandato le parti devono indicare, tra l`altro, il termine per l`emanazione del lodo che non può comunque superare i 60 giorni dal conferimento del mandato, al termine del quale l`incarico deve intendersi revocato. Il lodo è impugnabile, ai sensi dell`art. 808 ter c.p.c, anche in deroga all`art. 829, commi 4 e 5, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.
Sulle altre modalità di conciliazione e arbitrato viene previsto, in particolare, che le controversie di lavoro possono essere anche proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale.
La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all`altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell`arbitro di parte e indicare l`oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda, nonchè il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l`eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell`ordinamento (norma modificata in corso d`esame).
Viene, altresì, modificato l`art.412-ter c.p.c. (arbitrato irrituale previsto nei contratti collettivi), prevedendo che la conciliazione e l`arbitrato possono essere svolti presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative (art.412-ter c.p.c.).
Viene modificato l`art. 79, del D.Lgs. 276/03, in materia di occupazione e mercato del lavoro. Viene previsto, in particolar e, che gli effetti dell`accertamento dell`organo preposto alla certificazione del contratto, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l`attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita.
Viene, altresì, prevista la proroga di alcuni termini previsti nella L. 247/07, sull`attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 sul welfare. In particolare, viene delegato il Governo ad adottare, entro il termine di 24 mesi dall`entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a: riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito; riordinare la normativa in materia di servizi per l`impiego, incentivi all`occupazione e apprendistato; riordinare la normativa in materia di occupazione femminile (norma modificata in corso d`esame).
In materia di licenziamenti viene modificato l`art. 6, della L. 604/66, con la previsione che il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l`intervento dell`organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso (norma modificata ed integrata dall`emendamento di cui sopra).
In corso d`esame è stata inserita, altresì, una norma di modifica del D.Lgs 109/98, sulla definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. In particolare, viene modificato l`art.4 del provvedimento relativo alla dichiarazione unica sostitutiva, di validità annuale e concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell`Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che in relazione ai dati autocertificati, viene determinato dall`INPS, anzichè, come attualmente, dall`Agenzia delle Entrate.
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.
– DDL recante “Modifiche al regio decreto legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, in materia di riforma dell`accesso alla professione forense e raccordo con l`istruzione universiataria”” (DDL 601/S e abb.).
La Commissione Giustizia ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche.
Il testo unificato contiene una rivisitazione complessiva dell`ordinamento forense, a tal fine vengono disciplinati: gli albi, elenchi e registri; gli organi e le funzioni degli ordini forensi; l`accesso alla professione e il procedimento disciplinare.
In particolare, tra le disposizioni viene attribuita in via esclusiva all`avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l`assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali. Inoltre, fuori dei casi previsti dalla legge, viene riservata agli avvocati l`attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale. Viene consentita, in ogni caso, l`instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, se si tratta di attività ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l`opera viene prestata.

Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.

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