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L’Inps ha fornito una serie di indicazioni in ordine alla gestione delle richieste di autorizzazione all’accentramento degli adempimenti contributivi e/o dell’estensione di precedenti provvedimenti autorizzativi emessi.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Accentramento degli adempimenti contributivi

15 Dicembre 2009
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Con la circolare n. 124/09, di cui si allega copia, l’Inps ha fornito una serie di indicazioni in ordine alla gestione delle richieste di autorizzazione all’accentramento degli adempimenti contributivi e/o dell’estensione di precedenti provvedimenti autorizzativi emessi.

Dopo una breve premessa, relativa agli attuali riferimenti normativi in materia di Libro unico del Lavoro, che ricordano che dallo scorso 1° gennaio non è più la D.P.L, ma direttamente l’Inps, a concedere il rilascio delle autorizzazioni all’accentramento degli adempimenti contributivi, la nota in parola riassume le condizioni che devono ricorrere per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

In particolare, l’Inps chiarisce che la posizione contributiva accentratrice, ossia quella in cui il datore di lavoro può essere autorizzato ad assolvere gli obblighi contributivi di tutti i lavoratori alle proprie dipendenze, di norma contraddistinta dalla matricola aziendale e dal codice azienda, si identifica con la sede legale dell’azienda che può coincidere anche con la sede amministrativa, con la stessa sede amministrativa, evidentemente non coincidente con quella legale, oppure con la sede operativa intesa come centro di maggiore interesse.

Nel fornire indicazioni in merito alla definizione di unità locale, l’Inps conferma che tale terminologia deve essere utilizzata per identificare gli impianti operativi e/o amministrativi gestionali aventi ubicazione diversa rispetto alla sede principale o alla sede legale in cui l’azienda stabilmente effettua la produzione di beni o la distribuzione degli stessi. In tal senso, chiarisce la nota, non possono essere ricondotti nella definizione di unità locale i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro come, ad esempio, quelli concernenti l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o attività di installazione di impianti.

Le matricole già assegnate o che devono essere assegnate in base all’espansione dell’attività aziendale, relative alle diverse posizioni contributive aziendali, per essere accentrate devono essere riferite allo stesso codice fiscale ed avere la medesima classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali. Eventuali variazioni dell’attività, da cui possano scaturire una diversa classificazione, ovvero diversi obblighi contributivi, devono essere comunicati dai datori di lavoro interessati dal provvedimento di accentramento.

Nel caso di operazioni societarie, ad esempio di fusione per incorporazione o cessione di ramo d’azienda, il datore di lavoro può richiedere l’accentramento contributivo con la stessa decorrenza fissata dalla data in cui si è determinata l’operazione societaria, ferma restando, ai fini della determinazione della posizione contributiva accentratrice, la possibilità di scegliere una delle posizioni contributive preesistenti a tale operazione.

L’accentramento contributivo potrà interessare diversi ambiti territoriali, provinciale, regionale e nazionale, a seconda delle diverse articolazioni in cui si caratterizza l’attività del datore di lavoro che ha presentato la domanda.

A tal proposito è stata predisposta una apposita procedura informatica che consente la trasmissione telematica delle istanze di accentramento, le cui istruzioni operative verranno riportate in una prossima nota dell’Istituto.

Ad oggi, comunque, sono presenti, nella sezione modulistica del portale Inps, i due allegati formulari, identificati con le sigle SC46 e SC48, con cui è possibile inoltrare già da subito le richieste di accentramento.

La circolare conclude ricordando che l’efficacia del provvedimento di autorizzazione decorre dal primo giorno del mese in cui è stato richiesto e che i datori di lavoro che hanno già ottenuto una autorizzazione rilasciata dalle D.P.L. non devono ripetere la richiesta, salvo nel caso in cui siano intervenute modifiche rispetto a quando è stata ottenuta l’autorizzazione originaria.

3419-Circolare Inps 124-09.pdfApri
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