Il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità di annullare in sede di autotutela il provvedimento ingiuntivo, a seguito dell’avvenuta conciliazione giudiziale tra il datore di lavoro ed una lavoratrice denunciante.
Con la nota n. 17056/09, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità di annullare in sede di autotutela il provvedimento ingiuntivo, a seguito dell’avvenuta conciliazione giudiziale tra il datore di lavoro ed una lavoratrice denunciante.
In particolare il dicastero, con l’allegata nota, ha primariamente evidenziato che l’autonomia della transazione rispetto al rapporto giuridico sottostante esclude che dalle reciproche concessioni possano trarsi elementi di prova circa l’effettività del rapporto di lavoro. Pertanto, nei casi in cui oggetto della transazione siano le sole richieste economiche del lavoratore, “l’Amministrazione non perde il potere- dovere di portare a conclusione la procedura sanzionatoria, anche nei suoi sviluppi processuali”.
In virtù di quanto sopra, il Ministero del Lavoro conferma, con riferimento al caso di specie, la mancanza dei presupposti per il riesame della vicenda, anche in considerazione del fatto che la procedura, che ha ad oggetto le sanzioni amministrative, colloca i relativi crediti nell’ambito dei diritti indisponibili, precludendo all’Amministrazione la possibilità di raggiungere accordi transattivi in tal senso.
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