• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • D.lgs. n. 179/2026 sull’intelligenza artificiale
            16 Ottobre 2026
          • Edilizia e urbanistica, rassegna settimanale di giurisprudenza
            16 Ottobre 2026
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

Per le spese di riqualificazione energetica, sostenute nel 2009, i contribuenti devono scegliere se beneficiare della detrazione del 55% ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali. Questo il chiarimento fornito dalla R.M. n. 3/E del 26 gennaio 2010

Archivio, Fiscalità e incentivi

Agevolazioni per il risparmio energetico (55%) – Non cumulabilità con altri incentivi

28 Gennaio 2010
Categories
  • Archivio
  • Fiscalità e incentivi
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa
La detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica non è cumulabile con eventuali contributi riconosciuti, per gli stessi interventi, dall’Unione Europea, dalle Regioni o da enti locali. Queste le precisazioni contenute nelle Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 26 gennaio 2010.
La detrazione del 55% (articolo 1, commi 20-24, legge 244/2007), attualmente applicabile fino al periodo d’imposta 2010[1], secondo quanto originariamente previsto dall’art.10, comma 2, del D.M. 19 febbraio 2007, risultava compatibile con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni[2], per i medesimi interventi, ed incompatibile con incentivi statali (quali, ad esempio, la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie).
Successivamente è stato emanato il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.115[3] che prevede espressamente, dal 1° gennaio 2009, la non cumulabilità tra gli incentivi di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali[4].
In merito, ricorda la R.M. n.3/E/2010, il Ministero dello Sviluppo Economico, istituzionalmente competente in materia di interventi per l’efficienza energetica, ha chiarito che la detrazione d’imposta del 55% è riconducibile a strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali.
Il medesimo dicastero ha, inoltre, precisato che l’espressione “ulteriori contributi comunitari, regionali o locali”., contenuta nella richiamata normativa, è riferita alle erogazioni di somme di ogni natura al beneficiario, in forma diretta o a copertura di una quota parte del capitale e degli interessi[5]

Pertanto, alla luce del mutato quadro normativo, e dei chiarimenti ministeriali riportati, il contribuente che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica, rientranti nell’oggetto dell’agevolazione fiscale, deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.

In conclusione, lo sconto fiscale del 55% sugli interventi edilizi per il risparmio energetico rientra
tra gli strumenti statali di incentivazione dell’efficienza energetica e, per questo, non può sommarsi
ad altri incentivi riconosciuti per gli stessi interventi dagli enti territoriali. Ancora una volta il
chiarimento amministrativo arriva in ritardo e non prevede alcuna forma di tutela del legittimo
affidamento per quei contribuenti che, per le spese sostenute nel 2009, confidavano nel cumulo tra la
detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica ed eventuali contributi
(es. regionali o comunali) finanziari, stante l’espressa incompatibilità con agevolazioni previste
dallo Stato per le medesime tipologie di intervento.

Resta comunque ferma la possibilità di fruire della detrazione del 55% per la parte delle spese
eccedenti l’eventuale contributo ricevuto.


[1] Cfr. le modalità attuative stabilite dal Decreto di attuazione 19 febbraio 2007, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre, n.296″.
[2] Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.36/E del 31 maggio 2007, è stato chiarito che l’eventuale concessione di contributi o incentivi, da parte di Regioni ed enti locali, comporta l’applicazione dell’art.17, comma 1, lett. n bis), del DPR n. 917/1986 (TUIR), in base al quale le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti sono assoggettate a tassazione separata.
[3] Tale provvedimento reca l’ “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”.
[4] Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
Art. 6. Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica
(Omissis)
3.A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari,regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi (Decreti del Ministero delle Attività Produttive 20 luglio 2004) e fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
4.Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell’equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dall’Agenzia di cui all’articolo 4. Con gli stessi decreti sono stabilite le modalità per il controllo dell’adempimento delle disposizioni di cui al presente comma.
(Omissis)
[5]I contributi dell’Ue, delle Regioni o degli enti pubblici locali vengono erogati sottoforma di finanziamenti agevolati, anche a tasso zero, ovvero di contributi in conto interessi, diretti a ridurre gli interessi passivi sui mutui per interventi di risparmio energetico, o a titolo di garanzia degli stessi finanziamenti bancari.

1455-Risoluzione Agenzia Entrate n.3-E del 26-01-10.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Gestisci cookie
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro