Sulla Gazzetta dell`Unione Europea del 16/12/2009 è stata pubblicata la Decisione della Commissione UE 2009/959 che contiene il nuovo modulo per le assenze dei conducenti e alcuni chiarimenti riguardo il suo utilizzo.
Ricordando che l`obbligo di compilazione del modulo è in vigore in Italia già dal 2/10/2008 e riguarda tutti coloro che svolgono attività di autotrasporto di merci o di persone (sia in conto proprio che conto terzi, con massa superiore a 3,5 t.) si segnala che grazie alle modifiche apportate dalla Commissione esso può essere compilato non più solo nei casi di ferie, malattia e guida di un veicolo non rientrante dal campo di applicazione del Regolamento 561/06 (come ad es. nel caso di guida di un veicolo aziendale avente massa complessiva a pieno carico inferiore alle 3,5 tonnellate o avente una capienza inferiore ai 9 posti) ma anche al verificarsi di ulteriori ipotesi di assenza dal lavoro quali: congedo, recupero, svolgimento di un altro lavoro diverso dalla guida, disponibilità.
I ministeri dell`Interno e delle Infrastrutture e Trasporti con la circolare n. 300/A/918/10/108/13/8 del 20/1/2010 hanno fornito importanti chiarimenti circa l`applicazione del nuovo modulo assenze.
Innanzitutto viene stabilito che il nuovo modulo, modificato mediante l`inserimento di informazioni e campi ulteriori, sostituisce a tutti gli effetti il precedente (ossia quello allegato alla Decisione della Commissione UE 2007/230).
La circolare precisa inoltre che, anche nei casi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso ovvero interrotto quali, ad esempio, la cassa integrazione, lo sciopero o la serrata, sarà possibile contrassegnare la casella “ in congedo o recupero””.
Esclusivamente per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito nazionale, e solo per i casi sopramenzionati di cassa integrazione, sciopero o serrata, è data facoltà alle imprese di non compilare il modulo.
La prova documentale di tali circostanze potrà essere fornita esibendo la comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, ovvero la corrispondente documentazione rilasciata da enti previdenziali. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ad ogni controllo.
Si ricorda che il conducente alla ripresa del servizio di guida deve avere con sè il modulo già compilato e dovrà custodirlo per i successivi 28 giorni insieme alle registrazioni originali del tachigrafo al fine di poterlo esibire alle forze dell`ordine che effettuano i controlli su strada. Decorsi i 28 giorni tutta la documentazione (registrazioni del tachigrafo e moduli assenze) deve essere riconsegnata all`impresa su cui grava l`obbligo di successiva custodia per almeno un anno.
In Allegato:
· il nuovo modulo attestazione assenze
· la circolare interministeriale del 20/1/2010