Nel caso di superamento dei limiti quantitativi stabiliti dal ccnl dei rapporti di lavoro part-time, dovrà essere applicata la contribuzione figurativa oltre il recipero degli eventuali benefici normativi contributivi
Con l’allegata circolare n. 6 del 13 gennaio scorso l’Inps ha fornito chiarimenti circa la disciplina contributiva applicabile ai contratti di lavoro part time stipulati in eccedenza rispetto al limite percentuale previsto nel ccnl 18 giugno 2008, con le relative indicazioni per il personale ispettivo.
L’Istituto previdenziale, premettendo il contenuto della Finanziaria 2007 (art. 1 – co. 1175), che ha subordinato il riconoscimento dei benefici economici e normativi al possesso del Durc e al rispetto dei contratti collettivi stipulati al livello nazionale, territoriale e aziendale, ha approfondito a tale fine quanto contenuto nel contratto collettivo dell’edilizia in materia di part time.
Come si ricorderà, infatti, nell’ultima stesura del contratto, all’art. 78, le parti sociali hanno inserito le clausole inerenti i limiti quantitativi per il part time, attualmente pari al 3% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Nel caso in cui tale limite sia superato e, pertanto, nel caso in cui vi sia stata la stipula di contratti part time in violazione delle prescrizioni contrattuali, l’Inps ha precisato che a tali rapporti dovrà essere applicata la contribuzione figurativa, come se quel contratto non fosse a tempo parziale.
Il datore di lavoro dovrà, pertanto, assolvere la contribuzione su un numero di ore settimanali non inferiori all’orario di lavoro stabilito dal Ccnl (art. 29 L. n. 341/1995).
Sempre con riferimento ai contratti di lavoro part time stipulati in violazione del limite quantitativo, non sarà possibile godere dei benefici normativi e contributivi.
Gli organi ispettivi, accertato l’eventuale superamento della soglia stabilita, dovranno procedere, a partire dal periodo di paga successivo alla data di detto superamento, al recupero dei benefici contributivi eventualmente goduti dal datore di lavoro.
La circolare chiarisce anche che, il limite del 3%, fissato quale limite percentuale rispetto ai lavoratori occupati a tempo indeterminato, è riferibile soltanto alle assunzioni a tempo parziale effettuate dopo l’entrata in vigore del nuovo Ccnl.
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