Scade il 31 gennaio 2010 il termine per la presentazione del prospetto informativo relativo alla situazione occupazionale delle imprese ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/99 sul collocamento obbligatorio
Entro il 31 gennaio 2010 i datori di lavoro pubblici e privati, con almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, dovranno trasmettere alle Regioni o al Ministero del Lavoro il prospetto informativo, per via telematica, riguardante la propria situazione occupazionale ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1998 sul collocamento obbligatorio.
Lo ha confermato il Ministero del Lavoro con circolare del 22 gennaio scorso, con la quale sono state fornite ulteriori precisazioni.
Il prospetto, contenente le informazioni relative al personale dipendente, al personale sul quale computare la quota di riserva, ai lavoratori computabili nella quota di riserva e alle possibili mansioni disponibili per i disabili, deve essere inviato telematicamente alle Regioni o, laddove queste ancora non abbiano predisposto gli appositi sistemi, al Ministero del Lavoro.
Non sussiste l’obbligo nel caso in cui non siano intervenute variazioni occupazionali nell’impresa nel corso dell’anno, intendendosi per variazioni tutte quelle che possano incidere sul computo della quota di riserva.
Si rammenta inoltre che tale obbligo sorge con riferimento al dato numerico di lavoratori occupati dall’impresa (almeno 15), riferendosi, in ogni caso al numero di lavoratori rientranti nella base di computo per il calcolo della quota di riserva e non anche al totale degli occupati.
Tale orientamento è stato ribadito dal Ministero del Lavoro anche nella risposta all’interpello n. 65 del 31 luglio 2009.
Con la nota da ultimo pubblicata il Ministero ha, inoltre, fornito precisazioni in merito agli istituti del distacco e del trasferimento ai fini del calcolo della base di computo, necessarie per calcolare gli obblighi di assunzione dei disabili.
In caso di distacco di lavoratori ai sensi dell’art. 30 del Dlgs n. 276/03, tenuto conto che il collocamento obbligatorio è strutturato secondo il criterio della territorialità, non si altera alcuna base occupazionale per il distaccante che continuerà pertanto a considerare il lavoratore distaccato nella base di computo della provincia ove è stato assunto; diversamente, se il lavoratore distaccato è un soggetto disabile, quest’ultimo sarà escluso dalla base di computo e inserito nella quota di riserva di quella provincia.
Nel caso di trasferimento, invece, bisogna tener presente, ai fini della collocazione del lavoratore trasferito nella base di computo o nella quota di riserva, la provincia di destinazione successiva al trasferimento.
La nota prende poi in considerazione i casi dei lavoratori che divengono inabili in costanza di rapporto di lavoro e che potranno essere computati nella quota di riserva a condizione che sussista l’inabilità del soggetto a svolgere le proprie mansioni, il riconoscimento della sua riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 60% e che tale inabilità non sia stata causata da inadempimento da parte del datore di lavoro (art. 4 L. n. 68/1999).
Si rinvia comunque alla nota in oggetto, nonché, per le ulteriori modalità operative relative all’adempimento di cui trattasi, alla news Ance n. 2284 del 23 dicembre 2008.
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