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L`Associazione ha illustrato, nelle apposite sedi parlamentari, le proprie proposte sul disegno di legge in oggetto.

Archivio, Governo e Parlamento

Disegno di legge in materia di sicurezza stradale: le osservazioni dell`ANCE al Senato.

28 Gennaio 2010
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In relazione all`iter del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”” (DDL 1720/S), attualmente all`esame della Commissione Lavori pubblici del Senato, per la seconda lettura, l`ANCE ha rappresentato nelle apposite sedi decisionali le proprie osservazioni e proposte nel merito dei contenuti dello stesso.
In particolare, l`Associazione si è soffermata sulla disciplina del corretto accertamento delle violazioni contenuta nel Capo IV del disegno di legge, proponendo l`inserimento di una disposizione che chiarisca l`ambito applicativo delle norme di cui all`art. 10 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che ha dato adito ad interpretazioni errate e discordanti.
Infatti, in alcuni casi è stato ritenuto che il trasporto in condizioni di eccezionalità fosse consentito solo in presenza della seguente condizione: almeno un elemento trasportato sia in possesso delle caratteristiche di cui all`art. 10, comma 4 del D.Lgs. 285/1992, ossia si tratti di un bene non riducibile nella sua dimensione e nella sua massa senza una sua compromissione funzionale e che non può essere trasportato con un mezzo ordinario di trasporto.
La suddetta interpretazione, ad avviso dell`Associazione non corretta, non risulta essere stata avvalorata nè da Circolari interpretative e applicative del Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti nè dalla giurisprudenza a fronte invece della volontà del legislatore che trova fondamento nella riduzione del numero dei trasporti eccezionali e, conseguentemente, del minore impatto sulla congestione stradale e dell`inquinamento, consentito da un utilizzo razionale e completo delle capacità di carico dei mezzi eccezionali.
A questo riguardo, l`ANCE ha evidenziato che l`art. 10 individua due precise condizioni in presenza delle quali è possibile considerare il trasporto in condizioni di eccezionalità ossia, il superamento di entrambi i limiti fissati dagli articoli 61 (sagoma limite) e 62 (massa limite) del Dlgs 285/1992 o il superamento del limite fissato dall`art. 62 ma nel rispetto del limite fissato dall`art. 61. In entrambi i casi il trasporto risulta possibile integrando il carico con generi della stessa natura merceologica (blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi, apparecchiature industriali complesse per l`edilizia, prodotti siderurgici, coils e laminati grezzi), ma nel primo caso ciò può avvenire fino al completamento della massa eccezionale ammessa per l`autoveicolo o per il complesso veicolare e comunque in un numero non superiore a sei unità, mentre nel secondo caso il carico può essere completato per occupare l`intera superficie utile, nel rispetto dell`art. 164 Codice della strada e della massa eccezionale a disposizione, salvo che per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l`edilizia per i quali vi è il limite delle sei unità.
A fronte della errata interpretazione e conseguente errata applicazione della norma in questione da parte degli enti proprietari delle strade, l`ANCE ha, pertanto, rilevato la necessità di una rielaborazione del testo della disposizione sopracitata nel senso di esplicitare la circostanza per cui il trasporto in condizioni di eccezionalità può avvenire anche in assenza di una unità indivisibile ed eccedente i limiti di cui all`art. 62 (massa limite), ciò al fine di consentire maggiore certezza nella sua applicazione.
L`ANCE è, altresì, intervenuta sulla necessità di eliminare dal testo del provvedimento nella parte in cui disciplina la responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce il riferimento all`art. 83-bis del DL 112/2008, convertito dalla L. 133/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).
Tale disposizione disciplina, infatti, esclusivamente i rapporti contrattuali tra vettori e committenti con riferimento all`andamento del prezzo del gasolio, ai diversi meccanismi di adeguamento dei corrispettivi nel caso di contratti scritti o di contratti conclusi verbalmente ed ai termini di pagamento dei corrispettivi, inoltre, definisce misure in materia di impianti di distribuzione dei carburanti e di interventi a sostegno del settore dell`autotrasporto di merci, con la conseguenza che il riferimento a tale norma risulta del tutto incongruo.
Quanto rilevato dall`ANCE ha trovato sostanziale condivisione e sarà oggetto di attenta valutazione nell`ambito della discussione del disegno di legge.
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