Emanato il decreto ministeriale, contenente le indicazioni relative all'utilizzo di lavoratori precettori di sostegno al reddito in progetti di formazione o riqualificazione professionale
Ai sensi dell’art. 1, co. 1 del D.L. n. 78/09, convertito nella legge n. 102/09, il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha emanato il Decreto interministeriale n. 49281/10 contenente le indicazioni circa l’utilizzo di lavoratori sospesi, percettori di sostegno al reddito, in progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale che possono includere attività produttiva di beni o servizi legata all’apprendimento.
I lavoratori utilizzabili in tali progetti sono quelli sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria, quelli sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria o sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà; sono, inoltre, inclusi nei progetti di formazione o riqualificazione anche i lavoratori sospesi destinatari di cassa integrazione in deroga e quelli sospesi ai sensi dell’art. 19, co. 1 della L. n. 2/09.
Il datore di lavoro, per l’inserimento dei lavoratori nei progetti formativi, deve sottoscrivere presso il Ministero del Lavoro un apposito Accordo con le parti sociali che hanno partecipato, ove previsto, all’Accordo per l’accesso all’ammortizzatore sociale.
Tali Accordi, sulla base di apposita delega del Direttore Generale Tutela condizioni di Lavoro, possono essere sottoscritti anche presso la Direzione regionale o provinciale del Ministero del Lavoro in cui ha sede l’unità produttiva interessata al progetto formativo.
Quest’ultimo deve contenere il programma dettagliato della formazione anche con riferimento alla durata e alle modalità di svolgimento; esaurito il programma, a tutti i soggetti coinvolti dall’Accordo deve essere inviata una informativa contenente le indicazioni relative all’avvenuta realizzazione del percorso formativo, all’elenco dei lavoratori formati nonché agli esiti dell’apprendimento.
L’incentivo riconosciuto ai lavoratori, che è a carico dei datori di lavoro, è pari alla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione originaria percepita dagli stessi lavoratori.
Relativamente alla contribuzione figurativa, l’Inps è tenuto ad accantonare la quota prevista per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore.
Per ciò che concerne il calcolo del premio Inail, questo si distingue a seconda che si tratti di lavoratori sospesi ad orario ridotto o a zero ore. Per i primi, si continua ad applicare il tasso previsto per le ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro, mentre per i secondi l’importo è calcolato con riferimento alla retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di rendita con applicazione del tasso di tariffa pari al 5 per mille. In questo ultimo caso, il datore di lavoro, a seguito della stipula dell’Accordo, è tenuto ad inviare all’Inail un’apposita comunicazione per la modifica del premio.
In conclusione, il decreto prevede che, al fine di monitorare l’andamento finanziario, l’Inps è tenuto a comunicare trimestralmente al Ministero del Lavoro l’importo degli oneri finanziari sostenuti.
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