La sintesi delle disposizioni in materia di contribuzione, dovuta dai datori di lavoro in genere, relative all'anno 2010 sono contenute nella circolare dell'Inps
Con la circolare n. 25/10, l’Inps ha fornito una sintesi delle principali novità, riferite all’anno 2010, in materia di contribuzione e sostegno dell’occupazione.
In particolare, l’allegata nota, a cui si fa rinvio per una puntuale conoscenza, ricorda che, per l’anno 2010, non è stata stabilita alcuna variazione relativa al contributo IVS; pertanto, dal 1° gennaio 2011, è previsto il consueto aumento biennale pari allo 0,50% o la misura minore per quei datori di lavoro che non hanno raggiunto l’aliquota di finanziamento al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, stabilita in misura pari al 32%, a cui deve essere aggiunta l’aliquota dello 0,30% per il finanziamento dell’assicurazione generale obbligatoria o delle forme sostitutive ed esclusive della stessa e, ove dovuta, dell’aliquota ex Gescal dello 0,70%.
Con riferimento alle misure compensative riconosciute alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo di tesoreria dell’Inps, per ciascun lavoratore l’esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione prestazioni temporanee di cui all’art. 24 della L. n. 88/89, per l’anno 2010, è pari allo 0,23%.
Relativamente alla sgravio di cui all’art. 1, co. 51 della L. n. 247/07, che ha modificato l’art. 29 della L. n. 341/95, l’Istituto previdenziale ha ricordato l’automatismo di applicazione dell’aliquota dell’anno precedente che, come noto, opera solo dopo che siano trascorsi 30 giorni dal 31 luglio di ciascun anno e sino all’adozione del decreto ministeriale, salvo conguaglio a seguito dell’effettiva misura accordata o della mancata adozione del provvedimento ministeriale entro il 15 dicembre dell’anno di riferimento. A tal riguardo, l’Inps ha specificato che, a seguito del nuovo impianto legislativo, l’accesso alla suddetta riduzione contributiva non può avvenire in periodi diversi da quelli indicati dalla norma.
è stata confermata, inoltre, anche per l’anno 2010, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali, come noto, non ricorrono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità.
La Legge Finanziaria 2010 ha, altresì, previsto una serie di interventi finalizzati al reimpiego di soggetti beneficiari dell’indennità di disoccupazione, per la cui operatività la norma fa rinvio ad appositi decreti ministeriali. In materia, l’Istituto fa comunque riserva di fornire con un’ulteriore nota i chiarimenti necessari.
Con riferimento agli ammortizzatori sociali in deroga, la stessa Legge Finanziaria 2010 ne ha prorogato l’operatività anche all’anno in corso.
Per completezza, si forniscono in allegato le tabelle riepilogative delle aliquote contributive in vigore del 1° gennaio 2010.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.