In particolare, come già evidenziato al Senato, l`Ance si è soffermata sulla norma del testo che prevede la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell`art. 5, comma 1, della L.225/92 e di grande evento di cui all`art.5-bis, comma 5, del DL 343/2001, convertito dalla L.401/2001.
Al riguardo, l`Associazione ha rilevato che la disposizione, seppur faccia salvi i collegi che abbiano completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del decreto legge, come modificata in corso d`esame, non garantisce il rispetto della volontà manifestata dalle parti di deferire ad arbitri la risoluzione delle controversie tra loro insorte, con pregiudizio della libertà di autonomia contrattuale, in contrasto con l`articolo 41 della Costituzione.
L`Ance ha, altresì, sottolineato che la nullità delle clausole compromissorie inserite nella fattispecie di contratti sopra menzionati, riguarderebbe le sole controversie afferenti la materia dei lavori e non anche quelle derivanti da contratti di servizi e forniture, con evidenti profili disparità di trattamento e conseguente violazione del principio di uguaglianza di cui all`articolo 3 della Costituzione.
Per quanto sopra, ad avviso dell`Associazione, sarebbe opportuno eliminare la disposizione dal testo del provvedimento.
L`Ance è, poi, intervenuta, sulla disposizione che prevede la costituzione della Protezione Civile S.p.A. rilevando l`opportunità di avviare un`approfondita riflessione sulla norma al fine di valutarne gli effetti sull`ordinamento vigente. Infatti, nonostante, un primo “ridimensionamento”” di compiti e funzioni, avviato durante l`esame al Senato, l`Associazione ritiene che l`ambito di operatività della costituenda Società vada ulteriormente delimitato per tutelare concorrenza e mercato.
In particolare, l`Ance ha manifestato la necessità che venga definito in maniera chiara e puntuale il concetto di “emergenza”” in modo che non ci siano spazi per distorsioni alla concorrenza e che venga chiarito che la nascente Società soggiace alle regole promananti dal Trattato CE che all`art. 86, II paragrafo, prevede che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme del trattato stesso ed alle regole della concorrenza, nei limiti in cui l`applicazione di tali disposizioni non osti all`adempimento, in linea di diritto e di fatto, alla specifica missione loro affidata. Tale precisazione garantirebbe, altresì, in caso di esecuzione di lavori, forniture e servizi, il ricorso a contratti di appalto aggiudicati nel pieno rispetto del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006).
Le proposte dell`Associazione hanno trovato condivisione e occorrerà attendere il prosieguo dell`iter formativo del provvedimento sul quale è intenzione del Governo intervenire per una ridefinizione dei suoi contenuti.
Si veda precedente del 26 gennaio 2010.