La riduzione dell'orario di lavoro, che non deve superare il 60%, va riferita a tutti i lavoratori interessati dal contratto di solidarietà
Il Ministero del Lavoro, Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali, con la nota n. 3558/10, ha reso note alcune osservazioni in merito alle modalità di calcolo della riduzione percentuale dell’orario di lavoro del personale dipendente di aziende che siglano un contratto di solidarietà di cui all’art. 1 del D.L. n. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modifiche in legge n. 863/84, riduzione, come noto, che non deve essere superiore al 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà.
Dopo aver ricordato che la finalità dell’istituto in parola è quella di evitare, con la sottoscrizione di un accordo collettivo avente ad oggetto una riduzione concordata dell’orario di lavoro, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, il Dicastero, anche in considerazione dell’attuale crisi economica che ha colpito tutti i settori produttivi, ha fornito un’ulteriore semplificazione, oltre a quelle relative alle modalità operative contenute nel D.M. n. 46448/09, in ordine al calcolo della percentuale di riduzione dell’orario concordata dalle parti.
Si tratta, in particolare, di parametrare tale percentuale massima di riduzione dell’orario di lavoro settimanale a tutta la platea dei lavoratori interessati dal medesimo contratto.
In questo modo, si legge nella nota ministeriale, alcuni lavoratori potranno essere coinvolti con una percentuale di riduzione dell’orario superiore al 60% ed altri ad una riduzione inferiore a tale soglia, fermo restando che la riduzione d’orario, così concordata, dovrà sempre rispettare la media del tetto massimo del 60% della platea dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà.
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