PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 195 del 30 dicembre 2009 recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l`avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile”” (
DDL 3196/C).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo licenziato dalla Commissione Ambiente.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 3
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Con riferimento alle disposizioni concernenti la chiusura dell`emergenza rifiuti in Campania è stata soppressa la norma già modificata dalla Commissione referente che introduceva il c.d. “scudo giudiziario”” prevedendo il divieto di intraprendere azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e dell`Unità stralcio, nonchè la sospensione delle azioni pendenti.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo 10
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Viene soppressa la disposizione per la quale nei territori ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza per il settore rifiuti, in caso di commissione di delitti connessi allo smaltimento dei rifiuti di cui all`articolo 6 del DL 172/2008, convertito dalla L. 210/2008 (recante “Misure straordinarie per fronteggiare l`emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè misure urgenti di tutela ambientale””), si rende obbligatorio l`aumento della pena per la recidiva che non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
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Emendamento a firma La Commissione
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Articolo 17
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Viene modificata la disposizione aggiunta dalla Commissione referente e volta ad integrare la disciplina dell`emergenzadi cui all`art. 5, L. 225/1992 (stato di emergenza e potere di ordinanza).
In particolare, viene previsto che in relazione da una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili che subiscono danni riconducibili all`evento – compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive – possono fruire della sospensione o del differimento dei versamenti tributari e contributivi (previdenziali e assistenziali) e dei premi per l`assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per un periodo fino a sei mesi.
La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge che deve assicurare la piena corrispondenza anche da un punto di vista temporale fra l`onere e la relativa copertura e disciplinati con decreto del Ministero dell`economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il diritto è riconosciuto subordinatamente alla dichiarazione dello stato di emergenza ed esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze.
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Emendamento del Governo
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Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 6/2010 e 7/2010.
Il testo, inoltre, prevede le seguenti disposizioni:
Disposizioni in materia di protezione civile
Viene previsto, fino al 31 dicembre 2010, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo e internazionale rispetto a eventi di interesse di protezione civile, ai fini del mantenimento dell`incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato, non percepisce ulteriori emolumenti.
Il governo è, quindi, delegato a definire i livelli minimi dell`organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile nonchè la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di emergenza.
Al fine di assicurare risparmi di spesa, il provvedimento stabilisce la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di Stato di emergenza (ai sensi dell`articolo 5, comma 1, della L. 24 febbraio 1992 n. 225) e di grande evento (di cui all`articolo 5-bis, comma 5, del DL 343/2001 convertito con modificazioni dalla L. 401/2001) e dispone, altresì, che i collegi arbitrali già eventualmente costituiti statuiscano in conformità; sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria al momento dell`entrata in vigore del decreto legge.
Con un`apposita disposizione, viene previsto l`aumento del numero complessivo dei componenti del Governo che passano da sessantatre a sessantacinque, conseguentemente viene modificato l`art. 1 comma 376 della L. 244/2007 (che fissa il “limite al numero dei Ministeri e dei Componenti del Governo””).
Interventi urgenti per la realizzazione degli istituti penitenziari
Per l`esecuzione di tali interventi vengono previste procedure straordinarie, tra le quali, in particolare, la nomina di un Commissario straordinario che, d`intesa con il Presidente della Regione territorialmente competente e sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, provveda alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Il provvedimento di localizzazione non solo comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d`urgenza delle aree individuate, ma se adottato in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l`effetto dell`imposizione del vincolo preordinato all`espropriazione. Apposite disposizioni riguardano: la comunicazione dell`avvenuta localizzazione, l`efficacia del provvedimento, i procedimenti di occupazione d`urgenza e le espropriazioni delle aree e la determinazione delle relative indennità.
Viene, anche, stabilito che avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso non è ammesso ricorso al giudice amministrativo, ma soltanto ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il Commissario straordinario può avvalersi del Dipartimento della protezione civile per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzione dei lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali attuati in esecuzione degli interventi di cui all`art. 44-bis del DL. 207/2008 convertito dalla L. 14/2009 (c.d. “mille proroghe”” che all`art. 44-bis reca “disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie”” e la nomina del Commissario Straordinario Ionta).
Viene, altresì, prevista una deroga al limite dei subappalti delle lavorazioni prevalenti (articolo 188 del D.lgs. 163/2006) che potranno salire fino al 50%.
Strumenti per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione degli istituti penitenziari
In particolare, si prevede la costituzione, presso la Prefettura, di una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l`alta sorveglianza delle grandi opere previsto dal Codice Appalti (D.lgs. 163/2006), quale forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti. Le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della suddetta sezione specializzata saranno definite con decreto del Ministro dell`Interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Per assicurare i controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all`art. 44-bis del DL. 207/2008, convertito dalla L. 14/2009, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e la costituzione presso il Prefetto competente (secondo le modalità da definirsi con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori attuati in esecuzione del programma di interventi di cui al citato art. 44-bis del DL. 207/2008 (c.d. “mille proroghe”” che all`art. 44-bis reca “disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie”” e la nomina del Commissario Straordinario Ionta). Il Governo deve presentare una relazione semestrale alle Camere concernente l`applicazione delle suddette disposizioni.
Interventi in Abruzzo
Con riferimento al sisma in Abruzzo, conclusa la fase di prima emergenza, il decreto interviene per avviare la fase post emergenziale nel territorio della Regione, dove il Presidente della Regione – a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l`intera durata dello stato di emergenza – assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi; permane, invece, la competenza del Dipartimento nazionale della Protezione Civile per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitatiti provvisori (MAP) e scolastici (MUSP). Il Commissario delegato può nominare quali sub-commissari i sindaci dei Comuni interessati dagli eventi sismici.
Allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, viene autorizzata la spesa pari a 1 milione di euro per l`anno 2011 ed a 1 milione di euro a decorrere dall`anno 2013, mediante rifinanziamento dell`autorizzazione di spesa di cui all`articolo 2 comma 329 della L. 244/2007 (recante autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico).
Viene, anche, previsto che il Governo trasmetta al Parlamento, informative sulle spese sostenute nella fase di emergenza; tali informative sono trasmesse entro novanta giorni dall`entrata in vigore della legge di conversione del decreto e a conclusione dell`emergenza.
Con apposita disposizione di interpretazione autentica (riferita all`articolo 5, commi 1 e 2, del decreto L. 39/2009, convertito con L. 77/2009, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile””), viene chiarito che le disposizioni del decreto relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi e alla sospensione dei termini si interpretano nel senso che la presentazione dell`istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime disposizioni è dovuta limitatamente a quelli per i quali le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, ad eccezione dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli amministrativi di primo grado già definiti.
Viene, inoltre, previsto che le ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti (di cui all`articolo 191 del decreto legislativo 152/2009 – “Norme in materia ambientale””) possono essere reiterate fino a quattro volte, limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici.
Chiusura dell`emergenza in Campania
Per quanto concerne i rifiuti in Campania, il decreto introduce una serie di disposizioni per la cessazione dello stato di emergenza rifiuti nella Regione – fissata alla data del 31 dicembre 2009 – al fine di consentire il subentro degli enti ordinariamente competenti nelle attività fino ad oggi svolte dalle strutture di amministrazione straordinaria.
La cessazione dello stato di emergenza avviene attraverso l`istituzione, nell`ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei Ministri – Dipartimento protezione civile, di una “unità operativa”” e di una “unità stralcio””. L`Unità stralcio avvia le procedure per l`accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza, mentre l`unità operativa provvede, tra l`altro, alle competenze amministrative relative all`esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, alla prosecuzione – ove ritenuto necessario – degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie, alla determinazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dei costi di conferimento dei rifiuti, nonchè a prestare il proprio supporto alla Regione Campania ed alle relative Province, su esplicita richiesta delle stesse e solo nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessità ed urgenza.
Il provvedimento autorizza la salvaguardia delle aree di interesse strategico nazionale mediante l`impiego di duecentocinquanta unità delle Forze armate e prevede la cessazione di efficacia, alla data del 31 dicembre 2009, delle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l`emergenza rifiuti con la salvaguardia dei rapporti giuridici in corso.
Ai Presidenti delle Province sono attribuite, dal primo gennaio 2010 sino al 31 settembre 2010, le funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.
Si prevede, inoltre, il trasferimento di proprietà del termovalorizzatore di Acerra entro il 31 dicembre 2011, per il quale viene indicato, con una disposizione introdotta in corso di esame, un valore pari a 355 milioni di euro. Il trasferimento deve essere disposto con decreto del Presidente del Consiglio, alla Regione Campania ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile o ad altro ente pubblico anche non territoriale (come previsto nel testo originario ma poi eliminato al Senato) o a soggetto privato. Nelle more della vendita, il Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità dell`impianto ed è autorizzato a stipulare un contratto per l`affitto dell`impianto per la durata di quindici anni come previsto originariamente (e non più due come modificato al Senato). In corso di esame è stata, inoltre, abrogata la disposizione volta a prevedere che qualora il trasferimento non avvenga entro il 31 gennaio 2012, la proprietà del termovalorizzatore è comunque trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione civile, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre è stata introdotta la previsione secondo la quale l`eventuale trasferimento a uno dei soggetti pubblici di cui sopra potrà avvenire solo previa individuazione, con apposito provvedimento normativo, delle risorse finanziarie necessarie all`acquisizione dell`impianto.
Sono, inoltre, previste norme sulle procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra, sugli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, sul deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti, sulla riscossione della TARSU e della TIA, sulla realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti presso un`area individuata nei territori dei Comuni di Giugliano o Villa Literno, nonchè sul personale dei consorzi.
Dissesto idrogeologico
Con riferimento agli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, il decreto prevede la nomina di Commissari straordinari – ai sensi dell`
art. 20 del D.L. 185/2008 convertito dalla L. 2/2009 – disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della protezione civile e i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Con riferimento alle competenze dei Commissari, questi: attuano gli interventi, provvedono alle azioni di indirizzo e di supporto promuovendo anche intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, emanano gli atti e i provvedimenti, curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato art. 20. Viene, altresì, previsto che i Commissari straordinari, per gli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, presentino, al termine dell`incarico e annualmente una relazione al Parlamento sull`attività esercitata.
Per quanto concerne le misure di coordinamento, viene disposto che le attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi, nonchè quelle di verifica siano attribuite al Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza.
In corso di esame è stata modificata la disposizione relativa agli interventi urgenti concernenti i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell`ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010. In particolare, viene inserita una disposizione con la quale si prevede che venga assegnato dal CIPE, per l`anno 2010, al Fondo per la protezione civile di cui all`articolo 6 comma 1 del decreto L. 142/1991, convertito dalla L. 195/1991, l`importo di 100 milioni di euro previa riprogrammazione degli interventi già deliberati, ai fini della compatibilità degli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente.
Nella settimana di riferimento il decreto legge, che scade il 28 febbraio 2010, è stato approvato dalla Commissione Ambiente .
Il decreto legge torna ora alla lettura del Senato
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”” (
DDL 3210/C).
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio hanno approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, nel testo trasmesso dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 7/2010.
Il provvedimento, nel testo votato con la fiducia dal Senato, contiene, tra l`altro, le seguenti disposizioni:
– con riguardo al rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute all`estero, viene previsto che entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell`economia e delle finanze comunica al Parlamento, con apposito documento, il numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per classi d`importo emersi, il numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, gli intermediari coinvolti e l`ammontare delle operazioni gestite da ciascuno di essi, e l`ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio fisico e rimpatrio giuridico, o regolarizzate;
– viene disposta la proroga al 31 dicembre 2010 della esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo prevista dal DL 58/2008, convertito in L.199/2008 recante “Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali”” (esecuzione già prorogata al 31 dicembre 2009 dall`art. 1 del suddetto decreto legge);
– in materia sanitaria, si autorizza la presentazione, fino al 30 giugno 2010, del curriculum professionale di cui all`articolo 2, comma 4, lettera c) del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 110 del 12 maggio 2008 recante “Modalità attuative de i commi 20 e 21 dell`articolo 1 della L. 247/2007, concernente la certificazione di esposizione all`amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale””;
– viene introdotta una norma che modifica l`art. 2, comma 239, della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) laddove prevede che, al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l`adeguamento antisismico delle scuole, entro il 30 giugno 2010 (anzichè entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge), previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonchè per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all`importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell`ambito delle misure e con le modalità previste dal DL 137/2008 convertito in L. 169/2008 recante “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita””`;
– in materia ambientale, viene disposta la proroga al 1° gennaio 2011 del termine previsto dal DPR 380/2001 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia””, già prorogato dall`art. 1, comma 289, della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), entro il quale, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l`installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell`intervento;
– vengono introdotte modifiche all`art. 26, comma 1, del DL 112/2008, convertito in L. 133/2008 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria””, in materia di procedimento “taglia-enti””. Al riguardo, si precisa che il suddetto art. 26 si interpreta nel senso che l`effetto soppressivo nei confronti degli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi della L.244/2007, concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo. Vengono, inoltre, soppressi gli enti pubblici non economici i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Introdotte, altresì, modifiche all`art. 14, comma 23, della L. 246/2005 “Semplificazione e riassetto normativo per l`anno 2005“, in materia di semplificazione della legislazione. Al riguardo, viene previsto che trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.
– viene modificato l`art. 3, comma 4 del D.Lgs 286/1998 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione e norme sulla condizione dello straniero””. Al riguardo, è previsto che in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale nel quale vengono definite le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell`ultimo decreto emanato.
Sono state, altresì, confermate le norme già previste nel testo iniziale. Tra queste, in particolare, viene previsto l`ulteriore rinvio al 30 aprile 2010 dell`entrata in vigore della norma, di cui all`art.3, commi 19-22 della L.244/2007 (Finanziaria 2008), con cui si dispone il divieto del ricorso all`arbitrato per la risoluzione di controversie in materia di contratti pubblici (già prorogata al 31 dicembre 2009 dall`art.29, comma quinquiesdecies, del DL 207/2008, convertito dalla L.14/2009). La proroga viene disposta nelle more del recepimento, contenuto in uno Schema di decreto legislativo di attuazione della L. 88/09 (Comunitaria 2009), attualmente al parere delle Commissioni parlamentari competenti, della Dir.2007/66/CE sul miglioramento dell`efficacia delle procedure di ricorso in materia di appalti pubblici, che introduce una nuova disciplina in materia di arbitrato.
In materia economico-finanziaria viene previsto, tra l`altro, che le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione delle attività detenute all`estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere effettuate dai soggetti interessati fino al 30 aprile 2010, sulla base dei presupposti, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall`articolo 13-bis (scudo fiscale) del DL 78/2009, convertito dalla L.102/2009. Alle operazioni suddette, si applicherà un`aliquota sintetica del 60% se perfezionate entro il 28 febbraio 2010, ovvero del 70% se perfezionate tra il 1° marzo ed il 30 aprile 2010.
Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati viene disposta, altresì, la proroga del termine per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale degli studi di settore per gli anni 2009 e 2010, fissati rispettivamente al 31 marzo 2010 e 31 marzo 2011.
Prorogato al 31 dicembre 2010, il termine in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d`identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi di cui all`art. 64, comma 3, del D.lgs. 82/2005 recante “Codice dell`Amministrazione digitale””, sull`uso pin-code per le trasmissioni telematiche fiscali gestite dal Ministero dell`Economia e delle Finanze e previsto il differimento al 31 gennaio 2011 del sistema telematico di trasmissione mensile delle dichiarazioni dei sostituti di imposta, introdotto dall`art. 44-bis del DL 269/2003, convertito dalla L. 326/2003, e contestualmente introdotta per l`anno 2010 una sperimentazione da attuare con modalità che saranno stabilite con un Atto di concerto tra l`Agenzia delle Entrate e l`Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Nei confronti dei soggetti comunque residenti o aventi sede nei comuni colpiti dal sisma dell`Abruzzo del 6 aprile 2009, individuati ai sensi del comma 2 dell`art.1 del DL. 39/2009 convertito dalla L. 77/2009, si prevede la proroga, da disporsi con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonchè dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l`assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Vengono prorogate per l`anno 2010 le modalità semplificate per la certificazione di crediti per somme dovute nei casi di somministrazione, fornitura e appalti agli Enti locali e alle Regioni, previste per l`anno 2009, dall`art.9, comma 3-bis del DL 185/2009, convertito dalla L. 2/2009, al fine di favorire la smobilizzazione dei crediti presso il sistema degli intermediari finanziari.
Viene, inoltre, prorogato, al 30 aprile 2010, il termine per l`esercizio dell`opzione per il regime speciale delle Società d`investimento immobiliare quotate (SIIQ).
Altre proroghe attengono al mantenimento in bilancio di risorse afferenti a Fondi. In particolare, viene previsto che le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009, relative al Fondo TFR, istituito ai sensi dell`art.1, comma 758, della L.296/2006, sono mantenute in bilancio nel conto residui per essere utilizzate nell`esercizio successivo, così come le somme ancora disponibili alla stessa data sul Fondo per la tutela dell`ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio (Fondo piccole opere) di cui all`art.13, comma 3-quater del DL112/2008, convertito dalla L.133/2008.
Con altra disposizione viene precisato che la disciplina transitoria sull`ordinamento, anche finanziario di Roma capitale, di cui all`art.5, della L.42/2009 può essere demandato a più decreti legislativi (anzichè ad uno solo, come previsto nella norma citata).
Viene prorogato, al 31 dicembre 2010, il termine per la conclusione dei procedimenti di rilascio delle concessioni aeroportuali di cui all`art. 3, comma 2, del D.Lgs 96/2005 (già prorogato al 31 dicembre 2009, dal DL 207/2008, convertito dalla L.14/2009) e la proroga, al 31 dicembre 2010, per l`emanazione dei decreti per la determinazione della misura dei diritti aeroportuali di cui all`art.10, comma della L.537/1993. Fino a tale date il Ministro dei Trasporti provvede con proprio decreto all`aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. L`aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.
Viene, altresì, prorogata, per l`anno 2010, la disposizione di cui al DL 185/2008, convertito dalla L.2/2009 con cui si prevedeva, al fine del contenimento degli oneri per cittadini ed imprese, la sospensione dell`efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l`adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, con esclusione della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonchè dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico e fatta eccezione per le tariffe del servizio idrico e dei settori dell`energia elettrica e del gas, nonchè delle tariffe postali agevolate.
In materia ambientale, viene prorogato, al 28 febbraio 2010, il termine per l`adozione dei Piani di gestione dei bacini idrografici, da parte dei comitati istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all`art.1, comma 3-bis, del DL 208/2008, convertito dalla L.13/2009.
In materia di smaltimento rifiuti, viene previsto che qualora il regolamento di determinazione dei criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui all`art.238, comma 6, del D.Lgs 152/2006 (Codice in materia ambientale), non sia adottato dal Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il 31 dicembre 2010 (anzichè 31 dicembre 2009), i Comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Con altra norma viene prevista la possibilità di prorogare fino a tutto il 2010, per motivi di pubblico interesse, la convenzione tra il Ministero dello Sviluppo economico ed il Mediocredito centrale per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all`art.2, comma 100, lettera a), della L.662/1996, previa riduzione delle relative commissioni del 5 per cento.
In materia di Zone franche urbane di cui alla L.296/2007 (Legge Finanziaria 2008), viene previsto che l`importo del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per provvedere al finanziamento di programmi di intervento connessi alle zone franche urbane di cui alla medesima legge, costituisce tetto massimo di spesa.
Ulteriori proroghe disposte dal testo riguardano: le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative; la funzionalità dell`Ente irriguo umbro-toscano e il riordino dell`Ente irriguo Puglia, Lucania, Irpinia, (EIPLI); le convenzioni in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, previste dal D.Lgs 297/99, nell`ambito del riordino degli interessi di sostegno alla ricerca di competenza del Ministero dell`Istruzione e della Ricerca; la carta d`identità, che a partire dal 1° gennaio 2011 (anzichè 2010), dovrà essere munita della fotografia e delle impronte digitali.
Il decreto legge, che scade il 28 febbraio 2010, passa ora all`esame dell`Aula.
– Decreto legge n. 195 del 30 dicembre 2009 recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l`avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile”” (
DDL 3196/C).
La Commissione Ambiente ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo licenziato dal Senato.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 3
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Viene modificata la norma sul c.d. “scudo giudiziario”” volta a prevedere il divieto di intraprendere azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e dell`Unità stralcio in Campania, nonchè la sospensione delle azioni pendenti. Tale norma viene appunto modificata specificando che per azioni giudiziarie devono intendersi quelle civili ed amministrative escludendo, così, dall`ambito applicativo della medesima le azioni penali.
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Emendamento del Relatore
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Articolo 6
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Con riferimento alle disposizioni concernenti il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra, viene introdotta una disposizione che fissa il valore dell`impianto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto indicato a 355 milioni di euro. Viene, altresì, previsto che il trasferimento possa essere disposto con decreto del Presidente del Consiglio, anche a favore di “altro ente pubblico anche non territoriale”” (come previsto nel testo originario e poi eliminato al Senato). Nelle more della vendita, il Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità dell`impianto ed è autorizzato a stipulare un contratto per l`affitto dell`impianto per la durata di quindici anni come previsto originariamente.
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Emendamento a del Governo
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Articolo 10
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Viene soppressa la possibilità della proroga per 12 mesi del regime giudiziario speciale nella materia di rifiuti nella regione Campania. Si tratta della disposizione secondo la quale in caso di commissione di delitti connessi allo smaltimento dei rifiuti di cui all`articolo 6 del decreto legge 172/2008, convertito dalla legge 210/2008 (recante “Misure straordinarie per fronteggiare l`emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè misure urgenti di tutela ambientale””), è obbligatorio l`aumento della pena per la recidiva (che non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto). Tale disposizione, prima della modificata apportata dalla Commissione, valeva per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza.
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Emendamento del Relatore
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Articolo 16
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Vengono soppresse tutte le disposizioni relative alla costituzione della Società Protezione civile. è stato, infatti, approvato una norma interamente sostitutiva dell`art. 16 sulla Protezione Civile S.p.A. e contenente soltanto disposizioni sulla gestione della flotta aerea del Dipartimento della Protezione.
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Emendamento del Relatore
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Articolo 17
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Viene integrata la disciplina dell`emergenzadi cui all`art. 5, legge 225/1992 (stato di emergenza e potere di ordinanza), in particolare, viene previsto che i soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili che subiscono danni riconducibili all`evento – compresi quelli relativi alle abitazioni ed agli immobili sedi di attività produttive – possono fruire della sospensione o del differimento dei versamenti tributari e contributivifino a sei mesi dei predetti versamenti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il diritto è riconosciuto subordinatamente alla dichiarazione dello stato di emergenza ed esclusivamente in favore dei predetti soggetti. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d`imposta. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con decreto del Ministero dell`economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè, per quanto attiene ai versamenti contributi vi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
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Emendamento del Governo
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Articolo 17
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Viene previsto che il Commissario straordinario per il “piano carceri”” possa avvalersinon più della Protezione civile S.p.A. la cui costituzione è stata cancellata in corso di esame,madel Dipartimento della protezione civile per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzione dei lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali attuati in esecuzione degli interventi di cui all`art. 44-bis del DL. 207/2008 convertito dalla L. 14/2009 (c.d. “mille proroghe”” che all`art. 44-bis reca “disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie”” e la nomina del Commissario Straordinario Ionta).
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Emendamento del Governo
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Nella settimana di riferimento, il decreto legge è stato approvato, in seconda lettura, dall`Aula.