è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010 l`Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010 con la quale vengono introdotte delle nuove previsioni e apportate alcune modifiche a precedenti ordinanze.
Di seguito le principali misure contenute nell`Ordinanza.
Assegnazione MAP
– I Moduli Abitativi Provvisori (MAP) realizzati ma non ancora assegnati possono essere messi a disposizione dei nuclei familiari per i quali non è stata individuata una sistemazione alternativa e le cui abitazioni hanno riportato danni con esito E, F o si trovano ubicate in zona rossa. La disposizione si applica anche per gli alloggi di proprietà comunale e per gli edifici privati sui quali sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 2, commi 1 e 2).
Contributi e indennizzi
– Viene previsto un contributo di 200 euro a chi offre ospitalità ai nuclei familiari le cui abitazioni hanno riportato danni con esito E, F o si trovano ubicate in zona rossa. Tale soluzione alloggiativa non comporta la cessazione del diritto al contributo di autonoma sistemazione riconosciuto a favore delle persone ospitate mentre è escluso per i soggetti alloggiati pressi i progetti CASE e MAPE, comunque, previsto un incremento di 200 euro del contributo di autonoma sistemazione a tutti i nuclei le cui abitazioni sono state classificate con esito E, o zona rossa, che non beneficiano di un alloggio CASE, MAP (art. 2 commi da 3 a 5).
– I contributi previsti per la riparazione/ricostruzione degli edifici nonchè gli altri indennizzi disposti dalle precedenti ordinanze sono riconosciuti agli eredi dei soggetti che, in possesso dei relativi requisiti, abbiano perso la vita nel terremoto. I termini per la presentazione delle relative domande per i contributi, se già scaduti , sono prorogati al 31 maggio 2010 (art. 3).
– La possibilità di usufruire di un alloggio temporaneo o del contributo di autonoma sistemazione viene riconosciuto anche nei confronti dei nuclei familiari che siano stati costretti a lasciare le proprie abitazioni con esito A seguito di ordinanze di sgombero adottate dal sindaco a titolo cautelativo e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità (art. 14, comma 1).
– I benefici previsti dall`art. 5 dell`OPCM n. 3789/2009 per le imprese di costruzione (indennizzo non superiore al 75% del costo stimato e fino ad un massimo di 30 mila euro per la riparazione di ciascuna unità abitativa) sono riconosciuti anche a favore dei privati che alla data del 6 aprile 2009 stavano realizzando unità immobiliari destinate ad abitazioni principale. I lavori di completamento devono terminare entro 4 mesi dalla pubblicazione dell`ordinanza e, nel caso i proprietari non utilizzino gli immobili per proprie esigenze o a favore dei nuclei familiari, gli stessi dovranno essere locati ai nuclei familiari le cui abitazioni sono ancora inagibili (art. 14, comma 4).
Tempi per i lavori degli edifici B e C
– I lavori per la riparazione delle unità immobiliari classificate con esito B e C dovranno iniziare entro 15 giorni dalla comunicazione del contributo definitivo ( e non più 7 giorni come previsto dall`art. 15, comma 1, dell`OPCM n. 3827/2009). In sede di prima applicazione il termine decorre data di pubblicazione dell`Ordinanza. è possibile richiedere una proroga per un massimo di ulteriori 15 giorni previa presentazione di una perizia asseverata. Il mancato rispetto dei suddetti termine comporta la cessazione delle sistemazioni alberghiere o assimilate e del contributo di autonoma sistemazione (art. 14, comma 5).
Rifiuti
– Viene introdotta una semplificazione in materia di trasporto di rifiuti: l`articolo 13 dell`OPCM, infatti, prevede he le imprese iscritte all`Albo gestori ambientali come trasportatori in conto proprio, ai sensi dell`art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, possano effettuare il trasporto dei rifiuti classificati con Codice CER 200399 (rifiuti solidi urbani) e provenienti dalle attività di demolizioni a seguito di ordinanze sindacali sino ai siti di stoccaggio.
– A causa dell`urgenza di attivare i siti da destinare a deposito preliminare e discarica dei rifiuti, viene prevista una procedura, ad iniziativa del Commissario Delegato, semplificata e accelerata per la valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi ai tali impianti. In particolare, si segnalano le seguenti novità:
– il procedimento deve essere concluso entro venti giorni,
– le eventuali osservazioni devono essere presentate entro quindici giorni dall`avviso al pubblico,
– in caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso, la decisione è rimessa al Presidente della regione Abruzzo, che si esprime inderogabilmente entro successivi cinque giorni,
– contestualmente all`inizio della procedura sono avviati i lavori per l`attivazione dei siti stessi.
Per l`adozione di tutte le iniziative previste viene prevista la possibilità che il Commissario Delegato si avvalga di società specializzate a totale capitale pubblico in possesso delle necessarie capacità tecniche e designate dal Ministero dell`Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Per l`attuazione delle relative attività l`ordinanza prevede che al Commissario Delegato venga destinato un importo massimo di euro 30.000.000,00 .
In allegato l’OPCM n. 3857 del 10 marzo 2010