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Per la liquidazione delle indennità di malattia, maternità e tubercolosi, relativi al 2010, l'Inps fornisce gli importi giornalieri che consentono la determinazione delle prestazioni

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Circolare Inps n. 376/10 – Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi

23 Marzo 2010
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L’Inps, con la circolare n. 37/10, ha comunicato gli importi giornalieri in base ai quali vengono determinate, per le diverse categorie di lavoratori, le indennità di malattia, maternità e tubercolosi liquidate dall’Istituto con riferimento ai periodi di paga compresi nell’anno 2010.

Per ciò che concerne i lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/95, l’art. 1, co. 79 della L. n. 247/07 prevede che l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata che non risultino essere assicurati presso altre forme obbligatorie, ai sensi dell’art. 2, co. 26, della L. n. 335/95 e quella prevista per il computo delle prestazioni pensionistiche, aumentino progressivamente di un punto percentuale sino all’anno 2010. Tale incremento, con riferimento all’anno in corso, determina un’aliquota contributiva pari al 26,72%.

Resta confermata, pertanto, per i soggetti iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, l’ulteriore aliquota contributiva ex art. 59, co. 16 della L. n. 449/97, per il finanziamento degli oneri legati alla tutela relativa alla maternità, agli assegni familiari e alla malattia che, dal 7 novembre 2007, è pari allo 0,72% .

A tal riguardo, il contributo mensile, per l’anno 2010, si ottiene applicando l’aliquota del 26,72% sul minimale di reddito di cui all’art. 1, co. 3 della L. n. 233/90, che, sempre per questo anno, è pari ad euro 14.334,00, ovvero ad un contributo mensile di euro 319,17. Per gli eventi insorti nel corso dell’anno 2010, il limite di reddito ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia è pari ad euro 64.054,90.

L’indennità di malattia in favore dei collaboratori a progetto e categorie assimiliate dovrà essere calcolata assumendo come riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365, ossia i giorni dell’anno, il massimale contributivo previsto dall’art. 2, co. 18, L. n. 335/95 che, per l’anno 2010, è pari ad euro 92.147,00.

A tale valore dovrà, successivamente, essere applicata la percentuale del 4, del 6 o dell’8 per cento, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento.
Relativamente agli assegni di maternità concessi dai comuni, l’incremento pari allo 0,7% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, riferito all’anno 2010, comporta per tali prestazioni le seguenti variazioni.

L’importo spettante in misura intera dell’assegno di maternità, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, che siano avvenuti tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010, è pari ad euro 311,27, per complessivi euro 1.556,35. Con riferimento all’ISE per i nuclei familiari composti da tre componenti, il valore dell’indicatore, per l’anno 2010, è pari ad euro 32.448,22.

L’importo dell’assegno di maternità dello Stato, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 151/01 per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori avvenuti nell’anno 2010, tenuto conto dell’incremento pari allo 0,7% dell’indice Istat dei prezzi al consumo, è pari ad euro 1.916,22.

L’Importo di euro 5.992,61, che corrisponde al valore provvisorio del trattamento minimo pensionistico per il 2010, è il riferimento per determinare l’indennità per il congedo parentale nei casi di cui al comma 3 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 151/01. In altre parole, il genitore che intende usufruire di periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151/01 ha diritto all’indennità nella misura del 30%, se il proprio reddito individuale è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione di cui sopra, che, per l’anno 2010, corrisponde ad euro 14.981,52.

I massimali dell’indennità economica e della copertura figurativa previsti nel caso di congedo per l’assistenza di soggetti portatori di handicap, in base all’aliquota contributiva del 33% e della citata rivalutazione annuale dell’indice Istat pari allo 0,7%, sono fissati, per l’anno 2010, rispettivamente in euro 43.579,06 ed euro 32.766,00, mentre il nuovo importo massimo giornaliero dell’indennità è pari ad euro 89,77.

Per quanto attiene i valori massimi settimanali e giornalieri della retribuzione figurativa, l’allegata nota Inps chiarisce che, sempre con riferimento all’anno 2010, questi sono determinati in euro 630,11 ed euro 89,77.

2658-Circolare Inps n. 37-10.pdfApri
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