Si trasmettono, per opportuna conoscenza, le slides presentate dal dottor Stefano Santalucia (area Fisco, Finanza e Welfare di Confindustria)nel corso dell`ultimo Gruppo di Studio – Coordinamento tributario, tenutosi il 25 febbraio scorso nella sede ANCE di Roma, sulle nuove regole di compensazione orizzontale IVA
Tale analisi è stata effettuata tenendo conto sia delle precisazioni fornite dall`Agenzia delle Entrate nel corso di recenti incontri con la stampa specializzata (“Telefisco”” – Il Sole 24 Ore del 27 gennaio 2010), che dei chiarimenti presenti nella Circolare n.1/E del 15 gennaio 2010.
In particolare, dal 1 gennaio 2010, viene previsto che la compensazione, annuale o trimestrale, avente ad oggetto importi superiori a 10.000 euro annui:
– può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o dell`istanza da cui emerge il credito (anzichè già dal giorno successivo alla chiusura del periodo – annuale o trimestrale – di maturazione) – art.10, comma 1, lett. a, DL 78/2009;
– deve avvenire esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall`Agenzia delle Entrate (attraverso le reti “Entratel“ o “Fisconline””), secondo le specifiche tecniche definite con il Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate, Prot. 2009/185430 del 21 dicembre 2009 (modello F24) – art.10, comma 6, DL 78/2009.
Inoltre, si evidenzia che le nuove disposizioni non si applicano:
– alle compensazioni annuali di crediti IVA, di qualsiasi importo, maturati nel 2008 e risultanti dalla dichiarazione IVA 2009;
– alle compensazioni di crediti IVA, annuali ed infrannuali, maturate nel 2010, inferiori a 10.000 euro;
– le compensazioni IVA cd. “verticali””, ossia quelle effettuate con l`IVA a debito dovuta a titolo di acconto, di saldo, o di versamento periodico, che costituiscono, di fatto, unicamente una diversa modalità di esercitare la detrazione dell`eccedenza IVA a credito.