è stato assegnato, in sede referente, in prima lettura, alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza publica, recante “Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell`ordinamento regionale e degli Enti locali, nonchè delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle Autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati”” (
DDL 3118/C – Rel.On. Donato Bruno del Gruppo parlamentare PdL).
Il testo, d`iniziativa governativa, individua e disciplina le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ne favorisce l`esercizio in forma associata, al fine di razionalizzare le modalità di esercizio delle stesse funzioni, di favorirne l`efficienza e di ridurne i costi. Inoltre, individua e trasferisce funzioni amministrative e disciplina il procedimento per la razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali, prevede la soppressione o la razionalizzazione di enti e di organismi operanti in ambito statale, regionale e locale e la modifica della composizione dei consigli e delle giunte degli enti locali nonchè la modifica delle funzioni del consiglio comunale e del consiglio provinciale.
Le misure introdotte dal provvedimento, vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nel Dlgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali), in parte modificandole ed in parte abrogandole.
Tra le funzioni fondamentali attribuite ai Comuni rilevano, in particolare:
– le funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza ed il controllo territoriale di base;
– la partecipazione alla pianificazione urbanistica, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio;
– l`attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;
– la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell`uso delle aree di pertinenza dell`ente;
– l`edilizia scolastica, l`organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all`istruzione secondaria di primo grado.
Tra le funzioni fondamentali attribuite alle Province rilevano, invece:
– la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
– la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
– l`attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d`emergenza in materia di protezione civile; la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; l`attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;
– la tutela e la valorizzazione dell`ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle immissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e l`organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonchè le relative funzioni di autorizzazione e di controllo;
– la programmazione, l`organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l`edilizia scolastica, relativi all`istruzione secondaria di secondo grado;
– la programmazione, l`organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l`impiego.
Vengono attribuite alle Città metropolitane, tra le altre:
– la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
– la mobilità e la viabilità metropolitane;
– la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
Viene conferita al Governo la Delega per l`adozione, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto, di un decreto legislativo recante la “Carta delle autonomie locali“, al fine di riunire e di coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali. Lo schema del suddetto decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l`espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine per l`espressione dei pareri, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell`intesa di cui sopra, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Il Governo, qualora, anche a seguito dell`espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all`intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall`intesa.
Al Governo sono conferite, altresì, deleghe ad adottare uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione delle Province e per la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali nonchè per il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato.
è prevista la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, della figura dei difensori civici comunali, previsti dal Dlgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali), le cui funzioni possono essere attribuite ai difensori civici della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune, che assumono la denominazione di “difensori civici territoriali””.
A decorrere dall`anno 2010, le leggi regionali possono prevedere la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago esistenti e possono attribuire le funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle suddette comunità montane.
Viene, inoltre, disposta la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale già previste dal Dlgs 267/2000, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base in tutti i comuni, ad eccezione di quelli con popolazione superiore a 250.000 abitanti nonchè la soppressione di tutti i consorzi tra gli enti locali per l`esercizio di funzioni, ad eccezione di quelli costituiti per la gestione associata di uno o più servizi di cui all`art. 31 del Dlgs 267/2000.
Viene, altresì, ridotto il numero di soggetti che, insieme al sindaco, compongono il consiglio comunale e che, insieme al presidente della provincia, compongono il consiglio provinciale, secondo il parametro della popolazione nonchè viene disposta una nuova composizione ridotta delle giunte comunali e provinciali.
Viene rafforzato il ruolo dei consigli comunali e provinciali con l`attribuzione di funzioni ulteriori tra cui, in particolare, l`adozione di regolamenti sull`ordinamento degli uffici e dei servizi (ora di competenza della giunta), la determinazione delle dotazioni organiche dell`ente, delle aziende speciali e delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati, la determinazione delle aliquote dei tributi istituiti dal consiglio.
Viene introdotta la definizione di “piccolo comune”” inteso quale comune avente una popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti. La popolazione è calcolata ogni cinque anni secondo i dati ISTAT.
In favore dei piccoli comuni è previsto che le competenze del responsabile del procedimento per l`affidamento e per l`esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite, in tali comuni, al responsabile dell`ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Qualora ciò non sia possibile, si opera le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale compete il lavoro da realizzare, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, anche in base a convenzione, secondo la normativa vigente.
Sempre per i piccoli comuni è stabilito che i documenti contabili relativi al bilancio annuale e pluriennale nonchè quelli relativi al rendiconto della gestione di cui al Dlgs 267/2000 sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Inoltre, i piccoli comuni possono facoltativamente applicare l`articolo 229 del Testo unico sugli enti locali relativo alla composizione e redazione del conto economico.
Introdotte, altresì, una serie di norme relative ai controlli negli enti locali, alcune modificative altre integrative del Dlgs 267/2000. In particolare, vengono introdotti: controlli di regolarità amministrativa e contabile, controlli sulle società partecipate, un controllo strategico e controlli sulla qualità dei servizi. Viene, inoltre, modificato l`art. 159 del Testo Unico recante principi in materia di contabilità. Al riguardo, viene previsto che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l`anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell`interno, d`intesa con il Ministro dell`economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. è, altresì, disposto che nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l`apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell`atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all`articolo 26 della l. 488/1999 (Legge Finanziaria 2000) e all`articolo 58 della l. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001). Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l`attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.