L`Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 1°marzo 2010, ha definito le modalità di dichiarazione e versamento dell`imposta sostitutiva dell`IRPEF derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo nella provincia de L`Aquila.
In merito, si ricorda che la Legge 23 dicembre 2009, n.191 (Finanziaria 2010), con riferimento alle disposizioni in favore dei territori interessati dagli eventi sismici dello scorso 6 aprile 2009, che hanno colpito la regione Abruzzo, ha previsto l`introduzione, in via sperimentale per l`anno 2010, di un`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota pari al 20%, per il reddito derivante dalla locazione delle abitazioni situate nella provincia de L`Aquila (art.2, c.198 e c.228 – cfr Legge Finanziaria 2010 – Pubblicazione in G.U. del 5 gennaio 2010).
La misura si applica, su opzione del locatore, con esclusivo riferimento ai cd. “contratti a canone concordato”” di cui all`art.2, comma 3, della legge 431/1998 (in base ad accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori maggiormente rappresentative), stipulati tra persone fisiche che non agiscono nell`esercizio d`impresa, arte o professione.
Le modalità applicative del beneficio, non specificate all`interno della Finanziaria 2010, sono state fornite con il Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate.
In particolare, viene chiarito che l`imposta sostitutiva:
§ va indicata nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2010 (modello 730/2011 – Unico 2011), unitamente alla base imponibile e agli estremi di registrazione del contratto;
§ va versata tramite il modello F24, con apposito codice tributo, ancora de definirsi, entro i termini previsti per il saldo IRPEF 2010 (ossia il 16 giugno 2011 o a luglio 2011, con una maggiorazione dello 0,4%);
§ può essere compensata con eventuali crediti vantati;
§ per coloro che presentano il modello 730, sarà trattenuta da parte di sostituti d`imposta, CAF o professionisti abilitati, per i contribuenti che si avvalgono della loro assistenza fiscale;
§ può essere versata in rate mensili ed entro gli stessi termini previsti per il saldo IRPEF.
Infine, il Provvedimento ribadisce che l`acconto IRPEF 2011 andrà calcolato senza tener conto dell`agevolazione, data la natura transitoria della medesima.
4441-Provvedimento del 1°marzo 2010.pdfApri