Le indicazioni operative relative all'incremento del 20% dell'ammontare del trattamento in favore dei lavoratori coinvolti dai contratti di solidarietà sono contenute nella nota Inps n. 8097/10
Con l’allegata nota n. 8097/10, l’Inps ha fornito, a seguito dell’emanazione del Decreto interministeriale n. 48295, le prime indicazioni operative relative alle modalità di attuazione dell’art. 1, co. 6 del D.L. n. 78/09, così come modificato dalla L. n. 102/09, che ha incrementato, portandolo dal 60% all’80%, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale riconosciuto in favore dei lavoratori coinvolti dai contratti di solidarietà ex art. 1, co. 1 della L. n. 863/84.
Tale previsione, applicabile in via sperimentale solo nel biennio 2009/2010, interessa esclusivamente i contratti di solidarietà difensiva stipulati ai sensi dell’art. 1, co. 1 della L. n. 863/84 e quindi non può essere applicata per quei contratti di solidarietà difensivi stipulati ai sensi dell’art. 5, commi 5, 7 e 8 della L. n. 236/93.
Fermo restando che la prestazione erogata a seguito della stipula del contratto di solidarietà, pari all’80% della retribuzione persa dal lavoratore a causa della riduzione dell’orario di lavoro, non è soggetta ai limiti dei massimali applicabili alle altre integrazioni salariali, l’Inps conferma che la stessa è corrisposta al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della L. n. 41/86.
Gli oneri relativi alla copertura della misura del 20% aggiuntivo sono stati fissati nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2009 e 80 milioni di euro per il 2010.
Nel caso in cui le risorse fossero insufficienti, l’Inps comunica che, ai fini dell’accesso al beneficio dell’incremento del 20%, seguirà l’ordine cronologico di stipula dei contratti di solidarietà, tenendo conto della data riportata nei decreti ministeriali che autorizzano il trattamento de quo.
Per ciò che attiene le modalità di esposizione sul flusso UniEmens dell’importo dell’integrazione, si fa rinvio alle specifiche richiamate dalla nota in parola.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.