Le note della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili in tema di conciliazioni, accantonamenti e durc
Si trasmettono, per opportuna informativa, le Comunicazioni nn. 420, 421 e 422 della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.
Con la prima la Cnce fa riferimento a talune segnalazioni da parte delle Casse Edili in tema di conciliazione tra datore di lavoro e lavoratore, prevalentemente effettuate presso le Direzioni provinciali del lavoro.
In esse viene affermato”soddisfatto ogni diritto del lavoratore compresi gli adempimenti verso la Cassa Edile”.
La Commissione (in ciò supportata anche dal parere in materia dal Prof. Pasquale Sandulli), ritiene che tali conciliazioni non abbiano efficacia verso le Casse Edili, che sono titolari di propri autonomi diritti, non disponibili da parte di terzi.
La Cnce, in presenza di tali conciliazioni, non essendo riconosciuta integralmente la contribuzione verso la Cassa Edile, ritiene permanere l’inadempienza dell’impresa che, di conseguenza, rimane irregolare agli effetti del Durc.
La Commissione in esame riporta in allegato il parere indicato che affronta anche il tema del pagamento diretto dell’accantonamento da parte dell’impresa.
Con la comunicazione n. 421, la Cnce trasmette due sentenze del Tribunale di Avellino nelle quali viene affermato che la Cassa Edile non è tenuta al pagamento in caso di mancato accantonamento delle somme dovute da parte del datore di lavoro.
L’ultima comunicazione in esame, contraddistinta dal n. 422, risponde alle richieste di alcune Casse Edili tendenti a realizzare un servizio di emissione trimestrale del Durc per lavori privati su richiesta effettuata direttamente dalla Cassa Edile e non dall’impresa.
La Cnce, pur condividendo gli obiettivi di tali istanze, diretti ad una semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese, fa rinvio alle decisione di ciascuna Cassa Edile sull’opportunità di attivare il nuovo servizio.
Tale valutazione sarà effettuata anche sulla base di alcune questioni che la Cnce stessa elenca nella nota.
Viene sottolineato, infine, che l’eventuale adozione del nuovo servizio e l’accettazione da parte dell’impresa, secondo le modalità indicate, non pregiudica la facoltà dell’impresa stessa di formulare ulteriori richieste di Durc in base alle proprie necessità.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.