L`Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge, su “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l`impiego, di incentivi all`occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e controversie di lavoro”” (
DDL 1441 quater- D/C, Relatore l`On. Giuliano Cazzola del Gruppo parlamentare PdL), rinviato alle Camere dal Capo dello Stato a norma dell`art.74 della Costituzione (si veda, al riguardo, la notizia del 1° aprile 2010).
L`esame del provvedimento è stato circoscritto alle parti su cui erano stati sollevati rilievi dal Capo dello Stato, riguardanti, in particolare, le norme con cui si prevedeva la possibilità per le parti contrattuali di introdurre clausole compromissorie di cui all`art.808 c.p.c., per la risoluzione arbitrale delle controversie in materia di lavoro di cui all`art.409 c.p.c.
Tali disposizioni, sono state, quindi, modificate, prevedendo, nello specifico, che la clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione (a cui è demandata la certificazione della clausola compromissoria, a norma delle disposizioni di cui al Titolo VIII del D.Lgs 276/2003, con l`accertamento dell`effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie insorte in relazione al rapporto di lavoro) le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell`organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.
Inoltre, in assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi sopra menzionati, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di promuovere l`accordo. In caso di mancata stipulazione dell`accordo, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, individua in via sperimentale, fatta salva la possibilità di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali o contratti collettivi, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni.
è stata, altresì, modificata la norma sull`impugnazione del licenziamento di cui all`art.6, della L.604/66, con la previsione che lo stesso deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch`essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale.
è stata, infine, integrata la norma sull`accertamento della natura subordinata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibile ad un progetto o programma di lavoro. Al riguardo, viene previsto che è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un`indennità di importo compreso tra 2,5 e 6 mensilità, il datore di lavoro che, oltre ad aver offerto, entro il 30 settembre 2008, un contratto di lavoro subordinato, offra, successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento, anche l`assunzione a tempo indeterminato.
Per gli altri contenuti del disegno di legge rimasti invariati rispetto alla precedente approvazione del Parlamento si vedano le notizie del 1° febbraio 2010 e del 1° aprile 2010.