L'Inail con apposita delibera riscrive l'art. 24 del D.M. 12/12/2000. Percentuali più favorevoli per le PMI
A seguito delle difficoltà riscontrate nel primo decennio ad utilizzare lo sconto sul tasso medio di tariffa per prevenzione, riconosciuto in favore delle imprese che, dopo i primi due anni dalla data di inizio dell’attività, abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, l’Inail ha emanato l’allegata delibera n. 79/10, contenente le modifiche all’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000.
Il documento, trasmesso al Ministero del Lavoro per l’adozione del provvedimento di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, propone una nuova articolazione delle percentuali di sconto collegate alle diverse dimensioni aziendali, e tengono conto, con valori percentuali maggiori, delle esigenze delle PMI.
In particolare, il nuovo quadro prospettato dall’Inail è il seguente:
Lavoratori anno Riduzione
Fino a 10 30%
Da 11 a 50 23%
Da 51 a 100 18%
Da 101 a 200 15%
Da 201 a 500 12%
Oltre 500 7%
Tra le novità contenute nella delibera, si evidenzia quella relativa al termine per la presentazione delle istanze, che è stato posticipato al 28 febbraio di ogni anno (29 febbraio se l’anno è bisestile). Fino ad oggi, le domande devono essere inviate alla Sede Territoriale dell’Inail, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 31 gennaio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.
Per completezza, si ricorda che l’intervento migliorativo in materia di salute e sicurezza, oltre a dover essere aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, deve essere stato attuato nell’anno precedente a quello di presentazione dell’istanza.
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