Il Ministero del Lavoro interviene ancora una volta nella materia dell’orario di lavoro mediante una nota di risposta ad un interpello, specificando che il tempo di viaggio per trasferte che il lavoratore impiega per raggiungere il luogo di lavoro non rientra nella nozione di orario di lavoro.
Con l’allegata nota n. 15 del 2 aprile scorso il Ministero del Lavoro, in risposta all’interpello formulato dall’istituto Nazionale di Astrofisica in merito alla computabilità delle ore di viaggio per le trasferte nell’ambito dell’orario di lavoro, ha precisato quanto segue.
Facendo seguito alla nota n. 13/2010 con la quale il Ministero aveva risposto all’interpello proposto dall’Ance sempre in materia di orario di lavoro, il dicastero, nella nota in oggetto, riprende alcuni principi fondamentali cui si ispira la legislazione vigente e in particolare il concetto di orario di lavoro che deve intendersi ricomprendere tutti i periodi in cui i lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dai datori di lavoro e a tenervisi a disposizione di quest’ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.
Premesso ciò e ribadito che in ogni caso, nonostante tale estensione, la legge prevede comunque l’esclusione dall’orario di lavoro del tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro, la nota sottolinea che il tempo impiegato per raggiungere la sede di lavoro durante la trasferta non costituisce esplicazione dell’attività lavorativa e il disagio che deriva al lavoratore è assorbito dall’indennità di trasferta.
Tale orientamento è stato da ultimo confermato anche dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha comunque sottolineato che potrebbe concludersi in senso contrario laddove tale tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro sia funzionale rispetto alla prestazione stessa (cfr. tra tutte Cass. Civ. n. 5701/2004).
è comunque prevista la possibilità per la contrattazione collettiva di derogare a tali principi.
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